DECRETO 16 settembre 2011 - Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. (11A12483)

IL DIRETTORE GENERALE

dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, ed in particolare:

l'art. 39-quinquies, il quale stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

l'art. 39-sexies, il quale stabilisce che sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'art. 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'art. 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta;

l'art. 39-septies, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

l'art. 39-octies, il quale stabilisce le aliquote di base e le modalita' di calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati;

Visti il decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2011 e la allegata tabella A di ripartizione dei prezzi di vendita delle sigarette, il decreto direttoriale 19 dicembre 2001, pubblicato nella...

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