ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003 - Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (Ordinanza n. 3311)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante «Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62; Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della predetta legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalita' di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992; Vista l'ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003, con la quale e' stata disposta la ripartizione del 60% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge; Visto l'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che rinvia per la ripartizione del limite di impegno ivi autorizzato ad ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992; Considerato che occorre provvedere al riparto del restante 40% delle risorse disponibili ai sensi dei com-mi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, da destinarsi agli interventi nei territori colpiti da calamita' naturali che non abbiano formato oggetto di riparto del 60% e per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione; Considerato che occorre provvedere altresi' al riparto del limite di impegno autorizzato ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da destinarsi alla prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Acquisita l'intesa con il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone

Art. 1.

  1. I limiti di impegno di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del...

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