DECRETO 9 gennaio 1998, n. 65 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente

l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,

n. 805, recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e

ambientali";

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

modificazioni, concernente: "Legge quadro in materia di lavori

pubblici" ed in particolare l'articolo 18, comma 1-bis, come aggiunto

dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che

demanda ad un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o

titolare dell'atto di pianificazione la ripartizione del fondo di cui

al comma 1 del citato articolo 18;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza

della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a

norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988

effettuata con nota n. 5471/97 del 7 gennaio 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Norme per la ripartizione del fondo interno

concernente gli incentivi per la progettazione

Art. 1.

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11

febbraio 1994, n. 109, per quanto attiene alla progettazione dei

lavori e' riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque ai

soli lavori effettivamente appaltati con esclusione di tutte le altre

attivita' connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa

l'eventuale redazione di perizie di variante o suppletive. Per i

lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo puo' essere

riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis,

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alla progettazione definitiva.

2. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso e'

individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla

formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di

pianificazione.

Art. 2.

1. L'importo cosi' accantonato e' ripartito dal titolare

dell'ufficio centrale o dell'istituto periferico, tra il personale

dell'ufficio tecnico che ha concorso alla elaborazione del progetto o

del piano in una quota compresa tra il 90 per cento ed il 95 per

cento - in relazione alla complessita' dell'attivita' svolta -

secondo la seguente suddivisione:

a) coordinatore unico dall'1 al 5 per cento;

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