DECRETO 9 gennaio 1998, n. 65 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805, recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali";
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, concernente: "Legge quadro in materia di lavori
pubblici" ed in particolare l'articolo 18, comma 1-bis, come aggiunto
dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che
demanda ad un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione la ripartizione del fondo di cui
al comma 1 del citato articolo 18;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota n. 5471/97 del 7 gennaio 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Norme per la ripartizione del fondo interno
concernente gli incentivi per la progettazione
Art. 1.
1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, per quanto attiene alla progettazione dei
lavori e' riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque ai
soli lavori effettivamente appaltati con esclusione di tutte le altre
attivita' connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa
l'eventuale redazione di perizie di variante o suppletive. Per i
lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo puo' essere
riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alla progettazione definitiva.
2. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso e'
individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla
formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di
pianificazione.
Art. 2.
1. L'importo cosi' accantonato e' ripartito dal titolare
dell'ufficio centrale o dell'istituto periferico, tra il personale
dell'ufficio tecnico che ha concorso alla elaborazione del progetto o
del piano in una quota compresa tra il 90 per cento ed il 95 per
cento - in relazione alla complessita' dell'attivita' svolta -
secondo la seguente suddivisione:
a) coordinatore unico dall'1 al 5 per cento;
...
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