Ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089; Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675; Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto il punto 9.1 della deliberazione CIPI in data 22 dicembre 1982; Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, riguardante l'ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, e la deliberazione CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, nelle quali e' previsto il finanziamento di attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca sul Fondo speciale per la ricerca applicata; Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, che prevede l'assegnazione da parte del Ministero del lavoro di risorse finanziarie non inferiori a 50 miliardi l'anno al Fondo speciale per la ricerca applicata per la promozione di iniziative di attivita' di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane, orientate alle esigenze delle attivita' produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese; Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con legge del 7 aprile 1995, n. 104, che sopprime tutte le riserve di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la legge 19 dicembre 1992 n. 488, e successive modificazioni che disciplina l'intervento nelle aree depresse del Paese; Viste le deliberazioni CIPE 29 dicembre 1995 riguardanti strumenti e procedure per l'attuazione delle funzioni trasferite al MURST ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ´Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatoriª ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca, di seguito denominato FAR, la cui gestione e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse; Vista la circolare MURST del 29 dicembre 1999, n. 760, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale...

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