LEGGE 13 febbraio 1987, n. 22 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria

Coming into Force14 Febbraio 1987
Enactment Date13 Febbraio 1987
Published date14 Febbraio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/02/14/087U0022/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.37 del 14-02-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    "1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' di quelli previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all'articolo 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalita' esclusivamente pacifiche, gia' approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attivita' indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46";

    il comma 3 e' soppresso.

    All'articolo 2:

    il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    "1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonche', di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto";

    il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di competenza da parte dell'istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e...

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