DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Novembre 2007, n. 253 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell''articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attivita' produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi da 404 a 416 dell'articolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 15 marzo 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 27 agosto 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione

1. Il Ministero del commercio internazionale, di seguito denominato: "Ministero", si articola in quattro direzioni generali, individuate all'articolo 2.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri), e' il seguente:

�4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organiz-zazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.�.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante �Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59� e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo

2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del

Ministero delle attivita' produttive e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

20 ottobre 2005 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attivita' produttive, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

284 del 6 dicembre 2005.

- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18

maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164, e' il seguente:

�3. E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attivita' produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300.�.

- Il testo dei commi da 404 a 416 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente:

�404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il

30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il

Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari...

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