DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010, n. 95 - Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell''articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3, lettere a) e a-bis);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attivita' di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Amministrazione centrale

1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

  1. Segreteria generale;

  2. Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

  3. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

  4. Direzioni generali:

    1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;

    2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;

    3) Direzione generale per l'Unione europea;

    4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese;

    5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

    6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

    7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione;

    8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

  5. Servizi:

    1) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale;

    2) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.

    2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di venti, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.

    3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali.

    4. Presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni sono altresi' nominati tra i Dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, rispettivamente, un Vice direttore generale / Direttore centrale per ciascuna Direzione generale. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale / Direttore centrale puo' essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.

    5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di novantasei unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23

    agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

    b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e perferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

    c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

    d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

    .

    - Il testo dell'art. 5, comma 3, lettera a) e a-bis)

    della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

    3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro:

    a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;

    promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle

    Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle

    Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita' europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

    a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce

    .

    - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

    - Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27

    dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e' il seguente:

    404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30

    aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

    a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al...

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