DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007, n. 90 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ritenuta la necessita' di procedere alla razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Conferma degli organismi esistenti

1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

  1. Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

  2. Comitati tecnici delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

  3. Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

  4. Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 7 del presente regolamento;

  5. Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

  6. Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

  7. Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 6 del presente regolamento.

    2. Sono, altresi', confermati i seguenti organismi:

  8. Consiglio nazionale ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

  9. Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo file di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

    400, e successive modificazioni, recante: �Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri�, pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:

    �2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.�.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recante: �Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59�, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

    - Il comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: �Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)�, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:

    �58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.�.

    - Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio

    2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 recante:

    �Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale�, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e' il seguente:

    �Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre

    2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

  10. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

  11. razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

  12. limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

  13. diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

  14. riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

    e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;

    e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del

    Consiglio dei Ministri.

    2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

    3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

    4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1...

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