LEGGE 26 luglio 1984, n. 413 - Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Coming into Force01 Settembre 1984
Enactment Date26 Luglio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/08/02/084U0413/CONSOLIDATED/20140116
Published date02 Agosto 1984
Official Gazette PublicationGU n.212 del 02-08-1984 - Suppl. Ordinario
PARTE GENERALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Abbreviazione di indicazioni)

  1. Nel testo della presente legge le espressioni "Cassa", "Istituto", "assicurazione generale obbligatoria" vanno rispettivamente intese come "Cassa nazionale per la previdenza marinara", "Istituto nazionale della previdenza sociale" e "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".

  2. L'espressione "lavoratori marittimi" va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme.

Art 2.

(Soppressione della Cassa)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa e' soppressa.

  2. Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa.

  3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del passaggio della gestione, avverra' in base ai valori iscritti in bilancio.

  4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

  5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a, qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e devoluti all'istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

  6. Al predetto Fondo e' attribuito il patrimonio della Cassa stessa.

  7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.

Art 3.

(Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" di Camogli)

  1. La Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" di Camogli conserva la propria destinazione, in favore dei lavoratori marittimi pensionati, secondo le modalita' previste dal Regolamento approvato dal Comitato amministratore della soppressa Cassa in data 14 giugno 1957, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

  2. La regolamentazione e la gestione della predetta Cassa di riposo sono devolute all'istituto.

TITOLO I I SOGGETTI
Art 4.

(Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'istituto)

  1. I lavoratori marittimi, gia' iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1 gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'Istituto.

  2. Dalla stessa data sono altresi' iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare:

    1. le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;

    2. le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;

    3. i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;

    4. i civili imbarcati su navi militari, in qualita' di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

    5. il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

    6. il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

    7. le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

    8. gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;

    9. il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'articolo 58, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

  3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresi', alle assicurazioni indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione.

Art 4.

(Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'istituto)

  1. I lavoratori marittimi, gia' iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1 gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'Istituto.

  2. Dalla stessa data sono altresi' iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare:

    1. le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati; 2

    2. le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;

    3. i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;

    4. i civili imbarcati su navi militari, in qualita' di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

    5. il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

    6. il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

    7. le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

    8. gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;

    9. il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle...

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