LEGGE 27 luglio 1967, n. 658 - Riordinamento della previdenza marinara

Coming into Force01 Settembre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/08/09/067U0658/CONSOLIDATED/19841020
Enactment Date27 Luglio 1967
Published date09 Agosto 1967
Official Gazette PublicationGU n.199 del 09-08-1967 - Suppl. Ordinario
PARTE GENERALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara

La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle Gestioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennita' negli speciali casi previsti dalle disposizioni che seguono.

Art 2.

Poteri del Comitato amministratore

Il Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 delibera:

1) sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;

2) sulla formazione dei bilanci annuali;

3) sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni relativi alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale;

4) sull'impiego dei fondi, in conformita' delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'Istituto medesimo.

Il Comitato amministratore esprime pareri sulla determinazione della misura dei contributi dovuti alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale ed in ogni altro caso previsto dalla presente legge.

TITOLO I Gestione marittimi
CAPO I SOGGETTI
Art 3.

Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i marittimi per i quali, durante i periodi di navigazione, ricorra l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dell'articolo 4 della presente legge, fatta eccezione per il personale di cui ai successivi articoli 23 e 35, sono assoggettati anche all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni nonche' secondo le norme della presente legge.

Art 4.

Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi

Sono iscritti alla Gestione marittimi:

  1. le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;

  2. le persone assunte con contratto scritto che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, purche' siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria;

  3. i piloti;

  4. i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi, domestici borghesi e panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

  5. il personale imbarcato con contratto scritto su navi e natanti dello Stato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

  6. il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

  7. le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

  8. gli allievi imbarcati sulle navi adibite a corsi pratici per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta e di macchina ovvero di radiotelegrafia.

CAPO II CONTRIBUZIONI
Art 5.

Retribuzione assoggettabile a contributo

I contributi dovuti dagli armatori e dai lavoratori alla Gestione marittimi, all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, nonche' quelli dovuti dagli armatori e dai lavoratori all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione prevista dalla tabella G. M. n. 2, annessa alla presente legge, in relazione alla qualifica rivestita a bordo dall'iscritto ed al genere della nave e della navigazione.

I contributi base dovuti per le assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente comma, nonche' il contributo base dovuto allo ENAOLI possono essere riscossi in contanti, anziche' mediante marca, nella misura stabilita dalle norme vigenti nel tempo, in corrispondenza alla retribuzione tabellare.

Ai fini suddetti nonche' ai fini del secondo comma del successivo articolo 13, la retribuzione giornaliera s'intende pari ad un trentesimo della retribuzione mensile.

I contributi di cui ai precedenti comma godono degli stessi privilegi attribuiti ai contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dall'articolo 20 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109. Essi sono riscossi dalla Cassa medesima a norma degli articoli 20, ultimo comma, e 21 del citato testo unico, fermi restando i privilegi e la procedura ivi prevista nonche' l'obbligo del riscosso per il non riscosso a carico degli esattori.

Si applicano per tutti i contributi indicati nel presente articolo le disposizioni dell'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma del citato testo unico, nonche' gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

La Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara cura la ripartizione dei contributi riscossi fra tutte le gestioni indicate nel presente articolo.

Art 6.

Variazione della tabella retributiva

La tabella di cui al precedente articolo 5 deve essere modificata annualmente con decreto del Presidente della...

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