LEGGE 5 marzo 1961, n. 90 - Stato giuridico degli operai dello Stato

Coming into Force29 Marzo 1961
Enactment Date05 Marzo 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/03/14/061U0090/CONSOLIDATED/20101215
Published date14 Marzo 1961
Official Gazette PublicationGU n.65 del 14-03-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Iscrizione a ruolo)

Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo in base alle disposizioni della presente legge.

Art 2.

(Classificazione)

Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Essi sono classificati come segue:

Capi operai (coefficiente 193): Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

  1. categoria: specializzati (coefficiente 167): Operai addetti a mansioni per le quali e' richiesto il piu' elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale del mestiere;

  2. categoria: qualificati (coefficiente 157): Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualifica professionale di mestiere;

  3. categoria: comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacita' nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;

  4. categoria: manovali (coefficiente 148): Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non e' richiesta alcuna capacita' specifica;

  5. categoria (coefficiente 139):

    1. Operaie addette alla lavorazione del tabacco e all'impacchettamento del sale;

    2. Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili;

  6. categoria: apprendisti (coefficiente 125): Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

Art 2.

(Classificazione)

Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Essi sono classificati come segue:

Capi operai (coefficiente 193): Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

  1. categoria: specializzati (coefficiente 167): Operai addetti a mansioni per le quali e' richiesto il piu' elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale del mestiere;

  2. categoria: qualificati (coefficiente 157): Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualifica professionale di mestiere;

  3. categoria: comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacita' nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;

  4. categoria: manovali (coefficiente 148): Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non e' richiesta alcuna capacita' specifica;

  5. categoria (coefficiente 139):

    1. LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 MARZO 1962, N. 143; 1

    2. Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili;

  6. categoria: apprendisti (coefficiente 125): Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

Art 2.

(Classificazione)

Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Essi sono classificati come segue:

Capi operai (coefficiente 193): Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

  1. categoria: specializzati (coefficiente 167): Operai addetti a mansioni per le quali e' richiesto il piu' elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale del mestiere;

  2. categoria: qualificati (coefficiente 157): Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualifica professionale di mestiere;

  3. categoria: comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacita' nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;

  4. categoria: manovali (coefficiente 148): Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o

    lavori per i quali non e' richiesta alcuna capacita' specifica;

    2 5ª categoria (coefficiente 139): A) LETTERA ABROGATA L. 28 MARZO 1962, N. 143; (1) B) Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili;

    2

  5. categoria: apprendisti (coefficiente 125): Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

Art 3.

(Ruolo e foglio matricolare)

Il ruolo e' distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.

Per ogni operaio e' tenuto un foglio matricolare in due originali: uno presso l'Amministrazione centrale e l'altro presso lo stabilimento ed ufficio al quale l'operaio e' assegnato.

Art 4.

(Ruoli organici)

La dotazione organica del ruolo degli operai di ciascuna Amministrazione e' fissata per legge.

In casi eccezionali e per comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, la dotazione organica degli operai di ciascuna, Amministrazione puo' essere aumentata lino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art 5.

(Nomina ad operaio)

La nomina ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso da...

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