LEGGE 27 novembre 1956, n. 1368 - Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914

Coming into Force03 Gennaio 1957
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/12/19/056U1368/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date27 Novembre 1956
Published date19 Dicembre 1956
Official Gazette PublicationGU n.319 del 19-12-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire arruolamenti volontari a premio con ferma di anni sei nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M M.).

Per gli arruolamenti volontari si osservano le norme del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Agli arruolati sono applicabili, in quanto non contrarie e non modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni riguardanti il personale volontario a premio previsto dal citato testo unico e successive modificazioni, comprese quelle relative alla frequenza del corso ordinario, la cui durata per ciascuna categoria e specialita' e' stabilita dal Ministero della difesa.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

La decorrenza della ferma volontaria a premio di anni sei e' stabilita con determinazione ministeriale e comunque deve aver inizio in data compresa tra la fine del secondo e la fine del quarto mese di frequenza del corso ordinario.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo dopo aver compiuto un periodo di permanenza nella classifica di comune di prima classe da un minimo di un anno a un massimo di tre anni.

Lo scrutinio ha luogo ad anzianita' per corsi di arruolamento. Coloro che sono giudicati non idonei sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

Art 3.

I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del nono mese della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo con la data di inizio del secondo anno della stessa ferma.

Lo scrutinio ha luogo ad anzianita' per corsi di arruolamento. Coloro che sono giudicati non idonei sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire, in relazione alle esigenze organiche, concorsi per il trasferimento nel personale volontario di comuni e sottocapi in servizio di leva che abbiano prestato almeno dodici mesi di servizio nonche' di sottocapi e comuni trattenuti alle armi al termine della ferma di leva o raffermati. I prescelti debbono frequentare il corso ordinario e, quando prescritto, il tirocinio pratico.

La ferma volontaria a premio di anni sei per i suddetti militari decorre dalla stessa data fissata per i volontari della medesima categoria e specialita', reclutati ai sensi del precedente art. 1, i quali inizino il corso ordinario nello stesso anno in cui i militari di leva o trattenuti o raffermati sono prescelti per il trasferimento nel personale volontario.

Agli effetti dell'avanzamento, i trasferiti sono aggregati al corso del personale volontario avente la stessa decorrenza di ferma e iscritti dopo l'ultimo volontario di tale corso.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al brado di sergente, col criterio dell'anzianita' e per corsi di arruolamento, nel semestre che precede il termine della ferma volontaria a premio di anni sei.

Coloro che sono dichiarati idonei sono promossi sergenti con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma di anni sei.

Art 5.

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianita' e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio, in relazione alla disponibilita' dei posti nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18. Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

Per corrispondere alle necessita' dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, il Ministero della difesa ha facolta' di bandire annualmente, anche limitatamente ad alcune categorie e specialita', e per il numero di posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilita' degli organici, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente.

Ai concorsi possono partecipare i sottocapi volontari iscritti nel quadro di avanzamento a sergente.

La domanda di partecipazione al concorso deve contenere la richiesta o la rinuncia a contrarre i vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo art. 13.

Il concorso ha luogo per esami sui programmi di insegnamento del corso ordinario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da:

un capitano di vascello o di fregata, presidente;

due ufficiali del Corpo di stato maggiore di grado inferiore a quello del presidente, membri;

un ufficiale inferiore, segretario.

Per l'esame dei concorrenti delle categorie elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi e torpedinieri, uno dei due membri ufficiali del Corpo di stato maggiore e' sostituito da un ufficiale delle armi navali; per i concorrenti delle categorie meccanici, infermieri, furieri e portuali rispettivamente da un ufficiale del genio navale, medico, di commissariato o delle capitanerie di porto.

Art 6.

Per corrispondere alle necessita' dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, il Ministero della difesa ha facolta' di bandire annualmente, anche limitatamente ad alcune categorie e specialita', e per il numero di posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilita' degli organici, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente.

Ai concorsi possono partecipare i sergenti volontari che si trovino nell'ultimo anno della ferma di anni sei.

La domanda di partecipazione al concorso deve contenere la richiesta o la rinuncia a contrarre i vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo art. 13.

Il concorso ha luogo per esami sui programmi di insegnamento del corso ordinario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da:

un capitano di vascello o di fregata, presidente;

due ufficiali del Corpo di stato maggiore di grado inferiore a quello del presidente, membri;

un ufficiale inferiore, segretario.

Per l'esame dei concorrenti delle categorie elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi e torpedinieri, uno dei due membri ufficiali del Corpo di stato maggiore e' sostituito da un ufficiale delle armi navali; per i concorrenti delle categorie meccanici, infermieri, furieri e portuali rispettivamente da un ufficiale del genio navale, medico, di commissariato o delle capitanerie di porto.

Art 6.

Per corrispondere alle necessita' dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, il Ministero della difesa ha facolta' di bandire annualmente, anche limitatamente ad alcune categorie e specialita', e per il numero di posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilita' degli organici, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente.

Ai concorsi possono partecipare i sergenti volontari che si trovino nell'ultimo anno della ferma di anni sei.

La domanda di partecipazione al concorso deve contenere la richiesta o la rinuncia a contrarre i vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo art. 13.

((Il concorso ha luogo per esami sui programmi di insegnamento dei corsi d'istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da:

un capitano di vascello o di fregata, presidente;

due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;

un ufficiale di grado inferiore a quello del presidente, segretario)).

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

La graduatoria definitiva dei partecipanti al concorso per il trasferimento in servizio permanente e' stabilita dalla Commissione di avanzamento, con il criterio delle scelta comparativa, tra coloro che hanno superato gli esami di cui al precedente art. 6.

La Commissione forma la graduatoria sulla base dei precedenti di servizio e della votazione riportata negli esami.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una ferma complementare a premio di anni due, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha termine la ferma sessennale.

Coloro i quali non intendono contrarre tale nuovo vincolo sono dichiarati rinunciatari e vengono congedati col grado di sergente.

I posti messi a concorso per il trasferimento in servizio permanente risultanti vacanti in seguito a rinuncia a contrarre la ferma complementare a premio di due anni possono essere assegnati ai volontari che nella graduatoria definitiva dei concorrenti siano classificati immediatamente dopo l'ultimo prescelto per il trasferimento in servizio permanente.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 9.

I sergenti volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente, che si siano vincolati alla ferma complementare biennale, sono avviati a seguire in apposite scuole, a...

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