DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 636 - Revisione della disciplina del contenzioso tributario

Coming into Force01 Gennaio 1973
Enactment Date26 Ottobre 1972
Published date11 Novembre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0636/CONSOLIDATED/19951229
Official Gazette PublicationGU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 2
CAPO I DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Sezione I COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Controversie devolute alle commissioni tributarie

Le commissioni tributarie di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 e successive modificazioni, sono riordinate in: commissioni tributarie di primo grado; commissioni tributarie di secondo grado; commissione tributaria centrale.

Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di:

  1. imposta sul reddito delle persone fisiche;

  2. imposta sul reddito delle persone giuridiche;

  3. imposta locale sui redditi;

  4. imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui la imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;

  5. imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

  6. imposta di registro;

  7. imposta sulle successioni e donazioni;

  8. imposte ipotecarie;

  9. imposta sulle assicurazioni.

Appartengono, altresi', alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, la estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 54610

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546(10)16

Sezione II COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Art 2.

Commissioni tributarie di primo grado

Le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale e sedi identiche a quelle dei tribunali.

La competenza e' determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso.

Ogni commissione e' formata da una o piu' sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vice presidente e quattro membri.

Il presidente della commissione e' scelto fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo, e presiede l'unica o la prima sezione. I presidenti delle altre sezioni ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti a riposo ovvero fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

La meta' dei membri della commissione e' scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dai consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascun consiglio comunale provvede a designare un numero non superiore a quello dei membri la cui designazione e' demandata ai comuni. Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente del tribunale.

L'altra meta' dei membri da nominare e' scelta fra le persone, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente del tribunale ha facolta' di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente del tribunale il quale, trascorso il termine indicato nel quinto comma, vi provvede anche se non gli sono pervenute tutte le designazioni da parte dei comuni. Qualora le persone designate dai comuni non siano in totale almeno il doppio dei membri da nominare tra i designati dai comuni, il presidente procede alla scelta anche al di fuori delle persone designate dai comuni. Quando i membri da nominare fra quelli designati dai comuni sono piu' di tre la scelta non puo' cadere per piu' di un terzo fra le persone designate dal medesimo comune.

Alle nomine provvede in conformita' il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Il numero delle sezioni di ogni commissione e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art 2.

Commissioni tributarie di primo grado

Le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale e sedi identiche a quelle dei tribunali.

La competenza e' determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso e' proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio e' proposto alla commissione tributaria nella cui circoscrizione e' l'ufficio delle imposte di cui all'art. 31, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ogni commissione e' formata da una o piu' sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vice presidente e quattro membri.

Il presidente della commissione e' scelto fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo, e presiede l'unica o la prima sezione. I presidenti delle altre sezioni ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti a riposo ovvero fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

La meta' dei membri della commissione e' scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dai consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascun consiglio comunale provvede a designare un numero non superiore a quello dei membri la cui designazione e' demandata ai comuni. Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente del tribunale.

L'altra meta' dei membri da nominare e' scelta fra le persone, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente del tribunale ha facolta' di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli...

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