Art
2.
Commissioni tributarie di primo grado
Le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale e sedi identiche a quelle dei tribunali.
La competenza e' determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso.
Ogni commissione e' formata da una o piu' sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vice presidente e quattro membri.
Il presidente della commissione e' scelto fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo, e presiede l'unica o la prima sezione. I presidenti delle altre sezioni ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti a riposo ovvero fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.
La meta' dei membri della commissione e' scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dai consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascun consiglio comunale provvede a designare un numero non superiore a quello dei membri la cui designazione e' demandata ai comuni. Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente del tribunale.
L'altra meta' dei membri da nominare e' scelta fra le persone, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente del tribunale ha facolta' di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente del tribunale il quale, trascorso il termine indicato nel quinto comma, vi provvede anche se non gli sono pervenute tutte le designazioni da parte dei comuni. Qualora le persone designate dai comuni non siano in totale almeno il doppio dei membri da nominare tra i designati dai comuni, il presidente procede alla scelta anche al di fuori delle persone designate dai comuni. Quando i membri da nominare fra quelli designati dai comuni sono piu' di tre la scelta non puo' cadere per piu' di un terzo fra le persone designate dal medesimo comune.
Alle nomine provvede in conformita' il Ministro per le finanze con proprio decreto.
Il numero delle sezioni di ogni commissione e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art
2.
Commissioni tributarie di primo grado
Le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale e sedi identiche a quelle dei tribunali.
La competenza e' determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso e' proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio e' proposto alla commissione tributaria nella cui circoscrizione e' l'ufficio delle imposte di cui all'art. 31, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ogni commissione e' formata da una o piu' sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vice presidente e quattro membri.
Il presidente della commissione e' scelto fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo, e presiede l'unica o la prima sezione. I presidenti delle altre sezioni ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti a riposo ovvero fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.
La meta' dei membri della commissione e' scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dai consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascun consiglio comunale provvede a designare un numero non superiore a quello dei membri la cui designazione e' demandata ai comuni. Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente del tribunale.
L'altra meta' dei membri da nominare e' scelta fra le persone, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente del tribunale ha facolta' di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli...