Disposizioni in materia di remunerazione delle capacita' di produzione di energia elettrica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive;

Emana il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Garanzia dell'adeguatezza della capacita' produttiva

  1. Il sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacita' produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.

  2. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori ed e' regolato dai seguenti principi

    1. la remunerazione e' applicata alle unita' di produzione di nuova realizzazione, nonche' al mantenimento, in esercizio efficiente, della capacita' esistente; b) la remunerazione e' commisurata agli obiettivi di capacita' produttiva del sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale; c) la remunerazione puo' essere applicata anche ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni; d) la remunerazione e' subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.

  3. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' attuato con modalita' previamente determinate e rese note.

    Avvertenza

    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente

    ´Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.ª.

    ´Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di inziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare...

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