PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2012 - Disposizioni relative al controllo dell''autenticita'' e idoneita'' delle banconote in euro e al loro ricircolo. (12A01816)
LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'art. 97 che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione («Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticita' ed idoneita' alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonche' in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere; visto infine il nuovo comma 7 del citato art. 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la Decisione 2010/14 della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo;
Considerato che la protezione dell'integrita' e dello stato di conservazione delle banconote e' condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che cio' richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticita' per riconoscere prontamente i falsi e la verifica di idoneita' per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo;
Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorita' nazionali competenti;
Considerato che la citata Decisione della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo,
A d o t t a il seguente provvedimento:
Art. 1
Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente...
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