PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2012 - Disposizioni relative al controllo dell''autenticita'' e idoneita'' delle banconote in euro e al loro ricircolo. (12A01816)

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'art. 97 che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione («Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticita' ed idoneita' alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonche' in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere; visto infine il nuovo comma 7 del citato art. 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la Decisione 2010/14 della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo;

Considerato che la protezione dell'integrita' e dello stato di conservazione delle banconote e' condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che cio' richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticita' per riconoscere prontamente i falsi e la verifica di idoneita' per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo;

Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorita' nazionali competenti;

Considerato che la citata Decisione della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo,

A d o t t a il seguente provvedimento:

Art. 1

Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT