DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. 369 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale

Coming into Force10 Dicembre 1994
Published date13 Giugno 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/13/094G0363/CONSOLIDATED/20060109
Enactment Date22 Aprile 1994
Official Gazette PublicationGU n.136 del 13-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 91
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 6 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 6 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369."

Art 2.

Domanda di concessione di autolinee ordinarie

  1. La domanda di concessione di autolinee ordinarie e' presentata alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Una copia della domanda deve essere indirizzata per conoscenza agli uffici provinciali operanti nei capoluoghi delle regioni in cui sono siti il capolinea di partenza e quello di arrivo del servizio.

  2. La domanda contiene le seguenti indicazioni:

    1. denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale, e/o partita IVA; generalita' del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;

    2. finalita' di traffico e di interesse pubblico che si intendono soddisfare con l'istituendo servizio;

    3. modalita' di esercizio proposte;

    4. percorso e fermate, programma, periodo, orari e prescrizioni di esercizio;

    5. entita' in termini numerici degli utenti del bacino di carico da soddisfare, in rapporto alla lunghezza del percorso del servizio da istituire, ritenendo indicativo un bacino di utenza di almeno 300.000 abitanti per autolinee con percorso fino a 500 km ed usando un criterio proporzionale per autolinee con percorrenza maggiore;

    6. dimostrazione chiara e dettagliata dell'impossibilita' di soddisfare in tutto o in parte le accertate esigenze di pubblica utilita' attraverso i servizi di trasporto gia' esistenti;

    7. servizi gestiti dall'impresa con particolare riguardo a quelli interessanti il bacino di utenza dell'autolinea richiesta;

    8. mezzi organizzativi e commerciali posseduti, materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio;

    9. tariffe che, sulla base dei costi dimostrativi e dei presunti ricavi, l'impresa intende applicare.

  3. Alla domanda sono allegati:

    1. idonea documentazione del possesso dei requisiti professionali;

    2. cartina geografica nella quale siano individuati, con colorazioni diverse, il percorso richiesto, il percorso delle eventuali autolinee finitime, il percorso delle linee ferroviarie gestite dalle F.S. S.p.a., da concessionari o da gestioni commissariali governative, il percorso di autolinee di competenza della regione e dei comuni;

    3. tabelle orarie con l'indicazione della velocita' in base alla quale sono stati calcolati i tempi di percorrenza, tabelle polimetriche tariffarie.

  4. La domanda e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Art 2.

Domanda di concessione di autolinee ordinarie

  1. La domanda di concessione di autolinee ordinarie e' presentata alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Una copia della domanda deve essere indirizzata per conoscenza agli uffici provinciali operanti nei capoluoghi delle regioni in cui sono siti il capolinea di partenza e quello di arrivo del servizio.

  2. La domanda contiene le seguenti indicazioni:

    1. denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale, e/o partita IVA; generalita' del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;

    2. finalita' di traffico e di interesse pubblico che si intendono soddisfare con l'istituendo servizio;

    3. modalita' di esercizio proposte;

    4. percorso e fermate, programma, periodo, orari e prescrizioni di esercizio;

    5. entita' in termini numerici degli utenti del bacino di carico da soddisfare, in rapporto alla lunghezza del percorso del servizio da istituire, ritenendo indicativo un bacino di utenza di almeno 300.000 abitanti per autolinee con percorso fino a 500 km ed usando un criterio proporzionale per autolinee con percorrenza maggiore;

    6. dimostrazione chiara e dettagliata dell'impossibilita' di soddisfare in tutto o in parte le accertate esigenze di pubblica utilita' attraverso i servizi di trasporto gia' esistenti;

    7. servizi gestiti dall'impresa con particolare riguardo a quelli interessanti il bacino di utenza dell'autolinea richiesta;

    8. mezzi organizzativi e commerciali posseduti, materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio;

    9. tariffe che, sulla base dei costi dimostrativi e dei presunti ricavi, l'impresa intende applicare.

  3. Alla domanda sono allegati:

    1. idonea documentazione del possesso dei requisiti professionali;

    2. cartina geografica nella quale siano individuati, con colorazioni diverse, il percorso richiesto, il percorso delle eventuali autolinee finitime, il percorso delle linee ferroviarie...

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