DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 285 - Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale

Coming into Force24 Gennaio 2006
Published date09 Gennaio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/01/09/005G0310/CONSOLIDATED/20170424
Enactment Date21 Novembre 2005
Official Gazette PublicationGU n.6 del 09-01-2006 - Suppl. Ordinario n. 5
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 1, commi 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie, e con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto legislativo attua gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32. A tale fine:

  1. stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilita' delle persone nell'ambito dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo;

  2. individua le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori, la qualita' dei servizi offerti e il rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale;

  3. tutela la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

  1. servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come "servizi di linea": i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonche' i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche;

  2. autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

  3. impresa: l'impresa, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui al presente decreto legislativo;

  4. riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

  5. impresa subaffidataria: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali per conto dell'impresa titolare dell'autorizzazione;

  6. relazione di traffico: il collegamento tra due localita', in cui e' consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una di esse possano scendere nell'altra;

  7. autobus in disponibilita' dell'impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione e' indicata l'impresa;

  8. autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall'impresa autorizzata a svolgere i servizi di linea, che sono in disponibilita' di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su strada e iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

Art 3.

Accesso al mercato

  1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validita' di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.

  2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:

    1. essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;

    2. possedere la certificazione relativa alla qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu' recente;

    3. applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

    4. rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cosi' come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

    5. disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;

    6. disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe "B" o classe "III" e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalita' delle imprese, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea. Dal 1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non piu' di sette anni;

    7. ottenere, da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla osta, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;

    8. non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, piu' di due infrazioni considerate molto gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3;

    9. non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, piu' di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5;

    10. non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;

    11. proporre un servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi piu' redditizi fra quelli esistenti.

  3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f), g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si intendono riferite alla riunione di imprese.

  4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1.

  5. L'autorizzazione puo' essere denegata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento motivato, quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni di cui al comma 2.

Art 3.

Accesso al mercato

  1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validita' di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.

  2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:

    1. essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;

    2. possedere la certificazione relativa alla qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu' recente;

    3. applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

    4. rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cosi' come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

    5. disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;

    6. disporre di autobus classificati, ai sensi...

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