DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395 - Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

Coming into Force31 Dicembre 2000
Enactment Date22 Dicembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/30/000G0448/CONSOLIDATED/20140912
Published date30 Dicembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.303 del 30-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 222
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee " (Legge comunitaria 1999);

VISTA la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998 che modifica la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996;

Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 595/ATM 44 dei 16 febbraio 2000, formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Considerata la necessita' di recepire, anche alla luce della predetta proposta, la direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al trasporto di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti per i singoli settori, in conformita' ai criteri di delega ed alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e definizioni

  1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso all'attivita' di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.

  2. Esercita l'attivita' di trasportatore su strada di cose per conto di terzi il soggetto che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.

  3. Esercita l'attivita' di trasportatore su strada di persone il soggetto che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 93, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma l, del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.

  4. E' residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non e' richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee " (Legge comunitaria 1999);

VISTA la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998 che modifica la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996;

Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 595/ATM 44 dei 16 febbraio 2000, formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Considerata la necessita' di recepire, anche alla luce della predetta proposta, la direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al trasporto di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti per i singoli settori, in conformita' ai criteri di delega ed alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e definizioni

((1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.

  1. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attivita' dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.

  2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attivita' dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.

    3-bis. E' impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi ente dipendente dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica o dipenda da un'autorita' avente personalita' giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.)) 2

  3. E' residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non e' richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Art 2.

Esenzioni

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attivita' esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione.

  2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere individuati i casi nei quali i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente il trasporto delle cose indicate nel regolamento medesimo nell'ambito del territorio di una stessa provincia, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di sei mesi.

  3. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa informazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attivita' esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. nell'ambito del territorio di una stessa provincia.

Art 2.

Esenzioni

((1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che...

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