CAPO I Ferrovie concesse all'industria privata e tramvie
Art
2.
L'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque voglia ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblica deve presentare all'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione devono essere eseguiti gli studi, apposita domanda accompagnata da un piano o abbozzo di massima della linea sulla quale intende fare i detti studi, ed indicare il tempo entro il quale egli si propone di cominciarli e compierli.
Il permesso di cui al precedente comma e' rilasciato direttamente dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato presso cui e' stata presentata la domanda".
Art
3.
Qualora la linea sulla quale devono essere eseguiti gli studi rientri nella circoscrizione di piu' Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la domanda, con i relativi documenti, e' presentata presso l'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato nella cui circoscrizione rientri il maggior percorso della linea.
L'Ispettorato od ufficio anzidetto rilascia il permesso previo parere degli altri Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione interessati.
Art
4.
L'art. 71 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1942, n. 1447, modificato dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684, e' sostituito dal seguente:
"Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dal competente Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del presente testo unico.
L'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, da', mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione ai concessionari interessati delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.
Trascorso tale termine i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste".
Art
4.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753 1 AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Art
5.
Il secondo comma dell'art. 81 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' sostituito dal seguente:
"E' pero' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di autorizzare la soppressione totale o parziale delle chiusure in quei tratti nei quali cio' sia compatibile con la sicurezza dell'esercizio".
Art
5.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753 1 AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Art
6.
Il sesto ed il settimo comma dell'art. 82 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447, sono sostituiti dai seguenti:
"Anche nelle ferrovie principali l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione puo' autorizzare che siano lasciati aperti i passaggi a livello in corrispondenza a strade poco frequentate od a strade private.
E' in facolta' dell'ISpettorato compartimentale o dell'Ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di prescriverne la chiusura per ragioni speciali di sicurezza pubblica".
Art
6.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753 1 AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Art
7.
L'art. 108 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' sostituito dal seguente:
"Chi esercita una ferrovia pubblica deve tenersi provvisto dei mezzi di soccorso necessari nei casi di sinistri, in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
Art
7.
L'art. 108 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' sostituito dal seguente:
"Chi esercita una ferrovia pubblica deve tenersi provvisto dei mezzi di soccorso necessari nei casi di sinistri ...". 1 AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della dizione ", in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Art
8.
Il secondo ed il quarto comma dell'art. 110 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447, sono sostituiti dai seguenti:
"Lo debbono essere anche quei passaggi a livello per i quali l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione giudichi cio' necessario per motivi di sicurezza pubblica.
Le vetture dei viaggiatori debbono parimenti essere...