LEGGE 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata

Coming into Force02 Gennaio 1940
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date18 Dicembre 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/12/18/039U1822/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date28 Settembre 1939
Official Gazette PublicationGU n.292 del 18-12-1939
CAPO I Concessione, forme, modalita'.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art 1.

Sono soggetti a concessione governativa tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneita' morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art 1.

Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneita' morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art 1.

Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneita' morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. 11

Art 2.

Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

Le concessioni provvisorie sono accordate dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) per la durata massima di un anno, salvo proroga per un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutabili dal Ministero, possono tuttavia essere concesse ulteriori proroghe.

Le concessioni definitive sono accordate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la durata massima di nove anni, e possono essere rinnovate.

Art 2.

Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

((Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:

  1. dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora, la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;

  2. dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporto in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a);

  3. dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti.

Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorita' concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe.

Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate.

Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentali o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti)).

Art 2.

Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:

  1. dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora, la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;

  2. dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporto in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a);

  3. dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti.

Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorita' concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe.

Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate.

Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentali o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti. 11

Art 3.

La concessione e' accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa, nonche' gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.

Nel disciplinare e' stabilita la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico.

Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Circolo ferroviario d'ispezione; la firma dev'essere autenticata da un funzionario all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore.

Art 3.

La concessione e' accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa, nonche' gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.

Nel disciplinare e' stabilita la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico.

Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il Comune, a seconda che trattisi di concessione accordata con provvedimento governativo o comunale; la firma deve essere autenticata rispettivamente da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario del Comune concedente.

Art 3.

La concessione e' accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa, nonche' gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.

Nel disciplinare e' stabilita la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico.

Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Ispettorato...

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