IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, con il quale, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' stato emanato il regolamento recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Considerata l'opportunita' di provvedere con ulteriori distinti regolamenti all'attuazione di quanto disposto dall'art. 12, commma 1, lettere a), b), d), e) ed e-bis), del suddetto decreto-legge;
Riconosciuta la necessita' di regolamentare, in primo luogo, l'organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge;
Effettuato il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Ritenuto di dover espungere dall'art. 8 dello schema di provvedimento sottoposto al parere del Consiglio di Stato la disposizione che attribuisce all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni l'attivita' di accreditamento dei laboratori di prova e di riconoscimento di organismi tecnici in quanto non conforme alla normativa comunitaria in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Uffici ausiliari
Il Ministro si avvale del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria particolare, dell'ufficio stampa. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.
Nell'ambito dei suoi uffici ausiliari il Ministro puo' avvalersi di esperti incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Detti incarichi possono essere conferiti ad un numero massimo di tre esperti.