DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 216 - Regolamento recante modificazioni alle modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni e dell'indennita' di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti

Coming into Force29 Luglio 1997
Published date14 Luglio 1997
Enactment Date04 Giugno 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/07/14/097G0247/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.162 del 14-07-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211, concernente le modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili;

Visto in particolare l'articolo 12-bis della legge 18 dicembre 1973, n. 854, che stabilisce la procedura per apportare modifiche ed integrazioni alle modalita' di erogazione delle provvidenze economiche di cui trattasi:

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni alle modalita' di erogazione dei benefici economici in favore di invalidi civili e sordomuti, disciplinate dalla citata legge n. 854 del 1973, al fine di accelerare e di semplificare le procedure;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, beneficiari delle pensioni, assegni e indennita' previste dalle norme vigenti, le prefetture, in relazione ai provvedimenti di concessione adottati, rilasciano apposito libretto, che reca il numero d'iscrizione, le generalita' e il numero di codice fiscale del beneficiario, la categoria o le categorie di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio. Il libretto reca inoltre, in appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto o, in sostituzione, quelle del tutore o del rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei benefici di cui al presente articolo senza limiti di importo.

  2. La riscossione, senza limiti di importo, e' altresi' consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata ai sensi della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 12-bis della legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata e integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211, e' il seguente: "Art. 12-bis. - 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalita' di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro". - Del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si ritiene opportuno riportare di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 11: "Art. 1 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni...

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