LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854 - Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili

Coming into Force17 Gennaio 1974
Enactment Date18 Dicembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/01/02/073U0854/CONSOLIDATED/19890603
Published date02 Gennaio 1974
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennita' di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, nonche' delle pensioni di inabilita', degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e' effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che e' autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.

La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Art 2.

Il Ministero dell'interno provvede, con procedimenti elettronici, alla predisposizione degli elaborati necessari per consentire l'erogazione bimestrale degli assegni dovuti ai beneficiari, nonche' per il rimborso da parte del Ministero stesso delle somme erogate dagli uffici postali.

Art 3.

Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennita', previste dall'articolo 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalita' del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, autenticate entrambe con bollo e firma del segretario comunale od altro funzionario, incaricato dal sindaco, del comune di residenza.

Art 3.

Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennita', previste dall'articolo 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalita' del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

((Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.

La riscossione senza limiti di importo e', altresi', consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale)).

Art 3 bis.

Art. 3-bis

((1. Le disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, si estendono alle pensioni, assegni e indennita' previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere il...

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