LEGGE 27 maggio 1970, n. 382 - Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Coming into Force08 Luglio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/06/23/070U0382/CONSOLIDATED/20021231
Enactment Date27 Maggio 1970
Published date23 Giugno 1970
Official Gazette PublicationGU n.156 del 23-06-1970
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Aumento della pensione non reversibile)

La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentata:

da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;

da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art 1.

(Aumento della pensione non reversibile)

La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentata:

da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;

da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) 4

Art 2.

(Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza)

Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure:

lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art 2.

(Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza)

Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure:

lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) 4

Art 2.

(Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza)

Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure:

lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) (4) 6

Art 3.

(Tredicesima mensilita')

Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli nonche' ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' corrisposta, con la mensilita' di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.

Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente e' dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.

Art 4.

(Indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti)

A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione.

Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Art 4.

(Indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti)

A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. (3) 4

Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

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