LEGGE 26 maggio 1970, n. 381 - Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti

Coming into Force08 Luglio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/06/23/070U0381/CONSOLIDATED/20111206
Published date23 Giugno 1970
Enactment Date26 Maggio 1970
Official Gazette PublicationGU n.156 del 23-06-1970
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Assegno mensile di assistenza)

A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto nella misura, corrispondente all'importo del trattamento goduto.

Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.

Art 1.

(Assegno mensile di assistenza)

A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. (1) 2

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto nella misura, corrispondente all'importo del trattamento goduto. 2

Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.

Art 1.

(Assegno mensile di assistenza)

A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. (1) (2) 3

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto nella misura, corrispondente all'importo del trattamento goduto. (2) 3

Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.

Art 1.

(Assegno mensile di assistenza)

A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. (1) (2) (3)

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N.850 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1977, N.29. (2) (3) 4

Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.

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