DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. 575 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli

Coming into Force11 Aprile 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/10/13/094G0352/CONSOLIDATED/19951127
Published date13 Ottobre 1994
Enactment Date19 Aprile 1994
Official Gazette PublicationGU n.240 del 13-10-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio della patente di guida ed i procedimenti ad esso connessi, regolati dagli articoli 116 e seguenti del codice della strada, emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e modificato con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Procedimenti di rilascio della patente di guida e procedimenti ad esso connessi

  1. Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione.

  2. Le prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e revoca quando questi costituiscono sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi, di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna.

  3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 116, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 219, 228 del codice della strada si intendono modificati secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

Art 3.

Modifiche all'art. 116

1. L'art. 116, comma 1, e' sostituito dal seguente:

"Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".

2. L'art. 116, comma 2, e' sostituito dal seguente:

"Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.".

3. L'art. 116, comma 7, e' sostituito dal seguente:

"La validita' della patente puo' essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.".

4. L'art. 116, comma 11, e' sostituito dal seguente:

"L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.".

(I commi 5, 6 e 7 non sono stati ammessi al visto della...

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