LEGGE 1 dicembre 1986, n. 870 - Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti

Coming into Force31 Dicembre 1986
Published date16 Dicembre 1986
Enactment Date01 Dicembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/16/086U0870/CONSOLIDATED/20151126
Official Gazette PublicationGU n.291 del 16-12-1986 - Suppl. Ordinario n. 117
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, approvati con la legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.

  2. Per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede come segue:

    1. per i posti di primo dirigente da destinare prevalentemente agli uffici periferici di maggiore rilievo della motorizzazione civile, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

    2. per i posti della ex carriera direttiva tecnica (VII qualifica funzionale), della ex carriera direttiva amministrativa (VII qualifica funzionale), della ex carriera di concetto (VI qualifica funzionale), della ex carriera esecutiva (IV qualifica funzionale), della ex carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica funzionale), per un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le modalita' di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la rimanente aliquota del 50 per cento secondo le norme vigenti in materia di pubblici concorsi ordinari, salvo quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 e 11.

  3. Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la Commissione di disciplina ed i ruoli del personale di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413; il personale di detti ruoli transita nei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, conservando l'anzianita' di carriera e la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

  4. Il personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla presente legge dovra' permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

Art 2.
  1. Il personale da assumere ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1 e' assegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla, tabella 2 allegata alla presente legge.

  2. Il Ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici, di ciascuna regione.

Art 3.
  1. Per le assunzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, lettera b), prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo di precedenza gli idonei ai concorsi banditi in data non anteriore al 1 gennaio 1981 dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le cui graduatorie siano state approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, indicando, in ordine di preferenza, tre regioni nell'ambito delle quali chiedono di essere assunti in servizio.

Art 4.
  1. Per i posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 3 si provvede con l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, banditi in data non anteriore al 1 gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Tale idoneita' deve essere stata conseguita in concorsi a posti della stessa carriera o della stessa qualifica del ruolo degli operai cui si riferisce la domanda di assunzione alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

  3. Le assunzioni di cui al precedente primo comma sono subordinate al possesso, oltre che degli altri requisiti per l'ammissione all'impiego statale, dei seguenti requisiti:

    1. eta' non superiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda di assunzione di cui al successivo quarto comma, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

    2. titoli di studio:

    1) laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale, per i posti della carriera direttiva tecnica;

    2) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e sociali, per i posti della carriera direttiva amministrativa;

    3) diploma di perito industriale, di geometra o di maturita' scientifica, per il 70 per cento dei posti della carriera di concetto: diploma di ragioneria e di maturita' classica, per il rimanente 30 per cento dei posti della stessa carriera;

    4) licenza di scuola media di primo grado, per i posti della carriera esecutiva;

    5) licenza della scuola dell'obbligo, per i posti della carriera ausiliaria e del ruolo operaio.

  4. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi devono avanzare domanda di assunzione entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, indicando una sola regione - fra quelle previste dall'allegata tabella 2 - nell'ambito della quale chiedono di essere assunti.

  5. Nella domanda stessa devono essere precisati tutti i necessari elementi per la identificazione del concorso nel quale e' stata conseguita l'idoneita', il punteggio ottenuto nonche' il titolo di studio posseduto, il luogo e la data di nascita.

Art 5.
  1. Le domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 e al quarto comma dell'articolo 4 della presente legge devono pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro i termini fissati, redatte su carta da bollo. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, comporta la inammissibilita' della domanda.

  2. La data di arrivo delle domande e' stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata Direzione centrale personale, viene apposto su ciascuna di esse.

  3. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini stabiliti. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art 6.
  1. Per ogni carriera, e per il ruolo operai, sono formate distinte graduatorie regionali degli aspiranti all'assunzione secondo il punteggio complessivo riportato da ognuno di essi nel concorso indicato nella domanda. Per le carriere direttive, di concetto ed esecutive si tiene unicamente conto del punteggio complessivo di merito, escluso ogni eventuale punteggio aggiuntivo per titoli nel caso di concorsi ad esami e titoli.

  2. Salvo il rispetto delle precedenze di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, a parita' di punteggio si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

  3. Le graduatorie sono formate da una commissione istituita con decreto del Ministro dei trasporti presso la sede centrale della Direzione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e costituita di norma da un dirigente generale e comunque da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in qualita' di presidente, e da altri due funzionari con qualifica di primo dirigente o appartenenti al ruolo ad esaurimento, in qualita' di membri; segretario della commissione e' nominato un funzionano con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale.

  4. La commissione di cui al precedente comma provvede, prima della formazione delle varie graduatorie regionali, ad omogeneizzare i sistemi di punteggio previsti dai vari concorsi, in modo da riportare i punteggi stessi ad un unico denominatore comune.

Art 7.
  1. Gli aspiranti all'assunzione, utilmente collocati nelle graduatorie regionali, sono nominati in prova nella qualifica iniziale delle singole carriere, o nella qualifica di operaio comune, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

  2. Dette graduatorie sono approvate con decreto del Ministro dei trasporti.

  3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

  4. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque retribuite.

  5. La mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito, o la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova e l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.

  6. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

  7. I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo possono essere conferiti, secondo l'ordine della...

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