IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214;
Vista la prima approvazione dello schema del testo del presente decreto legislativo in data 25 giugno 1993 da parte del Consiglio dei Ministri;
Uditi i pareri resi, a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente Commissione della Camera dei Deputati, in data 5 agosto 1993 e da quella del Senato della Repubblica, in data 3 agosto 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 settembre 1993;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.
All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, alla lettera A, dopo le parole: "di inizio e fine" l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.";
al comma 3, alla lettera B, dopo le parole: "due corsie di marcia e" le parole: "banchine pavimentate" sono sostituite dalle seguenti: "banchina pavimentata a destra" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.";
al comma 3, alla lettera D, dopo le parole: "ai mezzi pubblici," le parole: "banchine pavimentate" sono sostituite dalle seguenti: "banchina pavimentata a destra";
al comma 5 le parole da: "Riguardo al" a: "di carattere amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti,";
al comma 6 dopo le parole: "al comma 2, lettere" le parole: " B e C" sono sostituite dalle seguenti: " B, C ed F" e in fine, dopo la lettera C , e' aggiunta la seguente: " D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale. Ai fini del presente codice, le strade 'vicinali' sono assimilate alle strade comunali.";
al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;
al comma 8 le parole: "strade statali sia ai sensi del comma 2 che del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "strade statali ai sensi del comma 5", le parole: "il Consiglio nazionale delle ricerche," sono soppresse e le parole: "rimanenti strade ai sensi del comma 2 e del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "strade ai sensi del comma 5";
al comma 9 le parole da: "Quando le strade" a: "agli scopi funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e alle tipologie di collegamento previste".