DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n. 360 - Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Coming into Force01 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/09/15/093G0427/CONSOLIDATED/19940303
Enactment Date10 Settembre 1993
Published date15 Settembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.217 del 15-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 86
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214;

Vista la prima approvazione dello schema del testo del presente decreto legislativo in data 25 giugno 1993 da parte del Consiglio dei Ministri;

Uditi i pareri resi, a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente Commissione della Camera dei Deputati, in data 5 agosto 1993 e da quella del Senato della Repubblica, in data 3 agosto 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3, alla lettera A, dopo le parole: "di inizio e fine" l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.";

  2. al comma 3, alla lettera B, dopo le parole: "due corsie di marcia e" le parole: "banchine pavimentate" sono sostituite dalle seguenti: "banchina pavimentata a destra" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.";

  3. al comma 3, alla lettera D, dopo le parole: "ai mezzi pubblici," le parole: "banchine pavimentate" sono sostituite dalle seguenti: "banchina pavimentata a destra";

  4. al comma 5 le parole da: "Riguardo al" a: "di carattere amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti,";

  5. al comma 6 dopo le parole: "al comma 2, lettere" le parole: " B e C" sono sostituite dalle seguenti: " B, C ed F" e in fine, dopo la lettera C , e' aggiunta la seguente: " D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale. Ai fini del presente codice, le strade 'vicinali' sono assimilate alle strade comunali.";

  6. al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;

  7. al comma 8 le parole: "strade statali sia ai sensi del comma 2 che del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "strade statali ai sensi del comma 5", le parole: "il Consiglio nazionale delle ricerche," sono soppresse e le parole: "rimanenti strade ai sensi del comma 2 e del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "strade ai sensi del comma 5";

  8. al comma 9 le parole da: "Quando le strade" a: "agli scopi funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e alle tipologie di collegamento previste".

Art 2.
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al numero 2) la parola: "URBANA" e' soppressa;

  2. al numero 20) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tali da determinare condizioni di limitata visibilita'.";

  3. al numero 36) la parola: "gialla" e' sostituita dalle seguenti: "bianca continua";

  4. al numero 40) dopo le parole: "RACCORDO CONCAVO" e' aggiunta la seguente: "(CUNETTA)";

  5. al numero 41) dopo le parole: "RACCORDO CONVESSO" e' aggiunta la seguente: "(DOSSO)".

Art 3.
  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

Art 4.
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.";

  2. al comma 9 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza e' stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.".

Art 5.
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.";

  2. al comma 6 dopo le parole: "essere ubicate" e' soppressa la parola "possibilmente";

  3. al comma 7 le parole: "a opere di viabilita'." sono sostituite dalle seguenti: "ad interventi per migliorare la mobilita' urbana.";

  4. al comma 8 dopo le parole: "area pedonale" la parola: "urbana" e' soppressa e le parole: "n. 144" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1444";

  5. al comma 9 dopo le parole: "aree pedonali" la parola: "urbane" e' soppressa ed e' aggiunto, in fine, il periodo seguente: "I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.";

  6. al comma 13 le parole da: ", o circoli in senso" a: "di arresto alle intersezioni" sono soppresse;

  7. al comma 14 sono separati gli ultimi due periodi che diventano comma 15.

Art 6.
  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' apportata la seguente modificazione:

  1. le parole: "d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo," sono soppresse.

Art 7.
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "veicolo che" sono inserite le seguenti: "nella propria configurazione di marcia";

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "manufatti indivisibili" sono aggiunte le seguenti: ", prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi,";

c) il comma 3, cosi' come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, e' sostituito dal seguente:

"E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purche' il...

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