DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 657 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria

Coming into Force07 Gennaio 1997
Enactment Date15 Novembre 1996
Published date23 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/23/096G0665/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.300 del 23-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 230
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/66/CEE, del Consiglio del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa della malattia di Newcastle, di seguito denominata malattia, negli allevamenti di volatili, nei piccioni viaggiatori e negli altri uccelli tenuti in cattivita'; tali norme non si applicano se la malattia viene individuata negli uccelli selvatici che vivono in liberta', fermo restando, in tale caso, l'obbligo del Ministero della sanita' di segnalare alla Commissione europea le misure nazionali di lotta adottate.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per volatili il pollame di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, nonche' gli uccelli corridori o ratiti.

  3. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII fanno parte integrante del presente regolamento.

Art 2.
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. volatile infetto: volatile in cui e' ufficialmente confermata la presenza della malattia, a seguito di un esame effettuato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente e, nel caso di focolai successivi, quando sono constatati sintomi clinici o lesioni post mortem propri della malattia;

    2. volatile sospetto d'infezione: volatile che presenta sintomi clinici o lesioni post mortem tali da indurre a sospettare la presenza della malattia;

    3. volatile sospetto di contaminazione: volatile che e' stato esposto direttamente o indirettamente al virus della malattia di Newcastle;

    4. intruglio: i rifiuti solidi e liquidi provenienti da cucine, ristoranti o, eventualmente, da industrie che lavorano carni;

    5. autorita' competente: il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

    6. veterinario ufficiale: il medico veterinario designato dall'autorita' competente;

    7. piccione viaggiatore: piccione trasferito o destinato ad essere trasferito dalla sua piccionaia per essere liberato in modo da poter ritornare liberamente, volando, alla sua piccionaia o in qualsiasi altro luogo;

    8. piccionaia: struttura utilizzata per ospitare o allevare piccioni viaggiatori.

  2. Si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.

Art 3.
  1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento della malattia e' obbligatoria ed immediata secondo le procedure di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.

Art 4.
  1. Qualora in un'azienda siano presenti volatili sospetti di infezione o di contaminazione dalla malattia, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per i necessari esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico competente.

  2. Non appena e' notificato un caso sospetto d'infezione, l'autorita' competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale, disponendo in particolare che:

    1. sia attuato il censimento e la registrazione di tutti i volatili presenti nell'azienda per specie e categoria con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei volatili morti, di quelli che presentano sintomi clinici e di quelli apparentemente sani; il registro deve essere costantemente aggiornato per tener conto dei volatili nati e morti nel corso del periodo in cui si sospetta l'infezione, essere esibito su richiesta e tenuto a disposizione del veterinario ufficiale per i controlli;

    2. tutti i volatili presenti nell'azienda siano tenuti nei locali in cui sono allevati o isolati in altri locali in modo che non vengano in contatto con altri volatili;

    3. siano vietati gli spostamenti di volatili da e per l'azienda;

    4. sia subordinato ad autorizzazione qualsiasi movimento da e per l'azienda di persone, di animali diversi dai volatili e di veicoli nonche' il movimento di carni e carcasse di volatili, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letame o quant'altro possa essere veicolo della malattia;

    5. sia vietata l'uscita di uova dall'azienda, ad eccezione di quelle destinate direttamente ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione o il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche; tali uova devono essere trasportate previa autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I;

    6. vengano utilizzati idonei mezzi di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei locali e dell'azienda in cui i volatili sono allevati;

    7. sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

  3. In attesa della adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o detentore dell'azienda nella quale vi sono volatili sospetti di infezione e' tenuto al rispetto delle disposizioni citate al medesimo comma 2, ad esclusione della lettera g).

  4. L'autorita' competente puo' estendere ad altre aziende tutte o parte delle misure di cui al comma 2 qualora, in funzione dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per ritenere possibile un'eventuale contaminazione.

  5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore fino a quando il sospetto della presenza della malattia non sia escluso dal veterinario ufficiale.

Art 5.
  1. Quando la diagnosi della malattia e' ufficialmente confermata l'autorita' competente dispone, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, l'applicazione delle seguenti misure:

    1. immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda e distruzione delle carcasse dei volatili morti o abbattuti e di tutte le uova; tali operazioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia;

    2. distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati, come mangime, lettiere e letame; il trattamento deve essere eseguito in conformita' alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale ed essere in grado di assicurare la distruzione del virus di Newcastle eventualmente presente;

    3. individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia;

    4. individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia e sorveglianza ufficiale dei pulcini gia' nati da tali uova, fino a quando ulteriori accertamenti non escludano la presenza in essi del virus della malattia; individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle uova da consumo deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia, se non sono state precedentemente disinfettate in modo corretto;

    5. ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), effettuazione della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti nonche' dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11;

    6. divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera e);

    7. effettuazione dell'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

  2. Le operazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) sono effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

  3. L'autorita' competente puo' estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine qualora la loro ubicazione, la topografia o un contatto con l'azienda in cui la malattia e' stata confermata, facciano sospettare una eventuale contaminazione.

  4. L'autorita' competente puo' non applicare le misure di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), nel caso in cui venga isolato, in un gruppo di volatili che non presenta alcun sintomo clinico della malattia, un ceppo del virus di Newcastle con un indice di patogenicita' intracerebrale (ICPI) compreso tra 0,7 e 1,2 per il quale il laboratorio comunitario di riferimento abbia dimostrato la provenienza da un vaccino vivo...

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