IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/66/CEE, del Consiglio del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa della malattia di Newcastle, di seguito denominata malattia, negli allevamenti di volatili, nei piccioni viaggiatori e negli altri uccelli tenuti in cattivita'; tali norme non si applicano se la malattia viene individuata negli uccelli selvatici che vivono in liberta', fermo restando, in tale caso, l'obbligo del Ministero della sanita' di segnalare alla Commissione europea le misure nazionali di lotta adottate.
Ai fini del presente regolamento si intende per volatili il pollame di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, nonche' gli uccelli corridori o ratiti.
Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII fanno parte integrante del presente regolamento.