DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 72 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Coming into Force30 Giugno 2007
Published date15 Giugno 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/06/15/007G0087/CONSOLIDATED/20111014
Enactment Date14 Maggio 2007
Official Gazette PublicationGU n.137 del 15-06-2007
Capo I Riordino del consiglio superiore delle comunicazioni
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 32-quater, che individua gli organi tecnici del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 9 e 35;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Udito il parere n. 111/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dell'equilibrio di genere»;

  2. al comma 2, lettera l), le parole: «delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;

  3. al comma 2, lettera m), le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse;

  4. al comma 2, lettera o), le parole: «Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»;

  5. al comma 2, lettera p), la parola: «diciannove» e' sostituita dalla seguente: «diciassette»;

  6. il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.»;

  7. dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I componenti del consiglio restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo.»;

  8. al comma 5, la parola: «trentasei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro» e la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «sette»;

  9. al comma 8, le parole: «dalle sedute protratta per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «protratta per tre sedute consecutive»;

  10. al comma 9, le parole: «due sedute» sono sostituite dalle seguenti: «una seduta» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»;

  11. al comma 10, la parola: «generale» e' sostituita dalle seguenti: «di seconda fascia»;

  12. il comma 11 e' abrogato.

Art 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del...

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