DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2003, n. 208 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute

Coming into Force22 Agosto 2003
End of Effective Date30 Dicembre 2013
Published date07 Agosto 2003
Enactment Date12 Giugno 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/07/003G0235/CONSOLIDATED/20131216
Official Gazette PublicationGU n.182 del 07-08-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Considerato che con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' stato istituito il Ministero della salute;

Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 2 maggio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ministro e Uffici di diretta collaborazione

  1. Il Ministro della salute, di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato: «Ministero», e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito indicato come decreto legislativo n. 165 del 2001, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.

  2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.

  3. Sono uffici di diretta collaborazione:

    1. la segreteria del Ministro;

    2. l'ufficio di Gabinetto;

    3. l'ufficio legislativo;

    4. la segreteria tecnica del Ministro;

    5. l'ufficio stampa;

    6. il servizio di controllo interno;

    7. le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono inoltre operare consiglieri nominati dal Ministro medesimo per compiti particolari nell'ambito del contingente dei dodici collaboratori ed esperti previsti dall'articolo 9, comma 1.

  5. I titolari degli uffici di cui al comma 3, lettere da a) ad f), sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento; i capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera g), sono nominati dal Ministro, su proposta dei Sottosegretari di Stato interessati, anche tra estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto direttamente fiduciario e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento.

  6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di gabinetto e legislativo.

  7. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Ufficio di Gabinetto costituisce centro autonomo di responsabilita' amministrativa degli uffici di diretta collaborazione, che puo' essere articolato in uno o piu' centri di costo.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 SETTEMBRE 2013, N. 138

Art 2.

Segreteria del Ministro

  1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal Capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

  2. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla Pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario con il Ministro.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 SETTEMBRE 2013, N. 138

Art 3.

Ufficio di Gabinetto

  1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

  2. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unita' di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere nominati vice Capo di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno con funzioni vicarie.

  3. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 SETTEMBRE 2013, N. 138

Art 4.

Ufficio legislativo

  1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresi' la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero. Svolge attivita'...

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