IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Considerato che con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' stato istituito il Ministero della salute;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 2 maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ministro e Uffici di diretta collaborazione
Il Ministro della salute, di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato: «Ministero», e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito indicato come decreto legislativo n. 165 del 2001, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.
Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.
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Sono uffici di diretta collaborazione:
la segreteria del Ministro;
l'ufficio di Gabinetto;
l'ufficio legislativo;
la segreteria tecnica del Ministro;
l'ufficio stampa;
il servizio di controllo interno;
le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
Alle dirette dipendenze del Ministro possono inoltre operare consiglieri nominati dal Ministro medesimo per compiti particolari nell'ambito del contingente dei dodici collaboratori ed esperti previsti dall'articolo 9, comma 1.
I titolari degli uffici di cui al comma 3, lettere da a) ad f), sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento; i capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera g), sono nominati dal Ministro, su proposta dei Sottosegretari di Stato interessati, anche tra estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto direttamente fiduciario e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento.
Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di gabinetto e legislativo.
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Ufficio di Gabinetto costituisce centro autonomo di responsabilita' amministrativa degli uffici di diretta collaborazione, che puo' essere articolato in uno o piu' centri di costo.