DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2013, n. 138 - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Coming into Force31 Dicembre 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/12/16/13G00182/ORIGINAL
Enactment Date17 Settembre 2013
Published date16 Dicembre 2013
Official Gazette PublicationGU n.294 del 16-12-2013
Capo I Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare gli articoli 14 e 30;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale e' stato istituito il Ministero della salute e, in particolare l'articolo 1, comma 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2009, recante il riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2010, recante individuazione del contingente minimo degli Uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance operante presso il Ministero della salute;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Uffici di diretta collaborazione del Ministro

  1. Il Ministro della salute, di seguito denominato: "Ministro", e' l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato: "Ministero", e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito "decreto legislativo n. 165 del 2001", ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.

  2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.

  3. Sono uffici di diretta collaborazione:

    1. l'ufficio di Gabinetto;

    2. la segreteria del Ministro;

    3. la segreteria tecnica del Ministro;

    4. l'ufficio legislativo;

    5. l'ufficio stampa;

    6. le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, dodici consulenti ed esperti nonche' i consiglieri di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, ivi inclusi quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

  5. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonche' fra professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, in possesso di adeguate capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con il suo capo.

  6. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.

  7. I titolari degli uffici di cui al comma 3 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.

  8. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

Art 2.

Ufficio di Gabinetto

  1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

  2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.

  3. Il capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale generale dello Stato ovvero fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

  4. Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di nove unita' di cui all'articolo 8, comma 3, e l'altro, ove nominato fra soggetti estranei al Ministero, individuato nell'ambito dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1.

Art 3.

Segreteria del Ministro

  1. La segreteria assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria e' diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva e assiste...

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