DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001, n. 297 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro

Coming into Force04 Agosto 2001
Enactment Date17 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/20/001G0356/CONSOLIDATED/20150617
Published date20 Luglio 2001
Official Gazette PublicationGU n.167 del 20-07-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare gli articoli 14 e 19;

Visti gli articoli 11 e 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1o luglio 1999;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sentite, in data 22 settembre 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ritenuto di accogliere le proposte da esse formulate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana Il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. In attesa dei decreti di riordino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nonche' quelli di segreteria dei Sottosegretari di Stato assegnati al dicastero.

Art 1.

PROVVEIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GENNAIO 2015, N. 77

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Sono Uffici di diretta collaborazione con il Ministro: a) la Segreteria del Ministro; b) il Gabinetto; c) l'Ufficio legislativo; d) il Servizio di controllo interno; e) l'Ufficio stampa; f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  2. I titolari degli uffici di cui al comma 1, lettere da a) ad e) sono nominati dal Ministro con proprio decreto.

  3. La Segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa e riferisce al Ministro.

  4. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dal comma 3, coordina l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'.

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

((1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:

  1. l'Ufficio di Gabinetto;

  2. la Segreteria del Ministro;

  3. la Segreteria tecnica del Ministro;

  4. l'Ufficio legislativo;

  5. il Servizio di controllo interno;

  6. l'Ufficio stampa;

  7. le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.))

  1. I titolari degli uffici di cui al comma 1, lettere da a) ad f) sono nominati dal Ministro con proprio decreto.

  2. La Segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa e riferisce al Ministro.

  3. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dal comma 3, coordina l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'.

Art 2.

PROVVEIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GENNAIO 2015, N. 77

Art 3.

Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione

  1. La Segreteria del Ministro e' composta dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

  2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attivita' di collaborazione col Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

  3. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresi', allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero e cura, inoltre, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato.

  4. L'Ufficio stampa svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, tra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

  5. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato curano la corrispondenza del Sottosegretario ed i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati, nonche' ogni altro compito da questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.

Art 3.

(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione).

((1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attivita' di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

  1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.

  2. La Segreteria del Ministro e' composta dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

  3. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico all'attivita' istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico.

  4. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresi', allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero e cura, inoltre, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato.

  5. L'ufficio stampa svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, tra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

  6. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato curano la corrispondenza del Sottosegretario ed i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati, nonche' ogni altro compito da questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.))

Art 3.

PROVVEIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GENNAIO 2015, N. 77

Art 4.

Servizio di controllo interno

  1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato servizio, svolge i compiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e gli altri attribuitigli dalla legge.

  2. Le attivita' di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo...

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