DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973, n. 66 - Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo

Coming into Force22 Aprile 1973
Published date07 Aprile 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/04/07/073U0066/CONSOLIDATED/20100423
Enactment Date04 Gennaio 1973
Official Gazette PublicationGU n.91 del 07-04-1973
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, concernente l'ordinazione della professione di mediatore marittimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta:

Art 1.

Nel presente decreto con il termine legge si intende la legge 12 marzo 1968, n. 478.

Art 2.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 4 della legge, per le province cui si estende la loro competenza, devono provvedere alla istituzione dei ruoli dei mediatori marittimi previsti dalla legge, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli seguenti.

Art 3.

Il ruolo di cui all'art. 4 della legge e' diviso in due sezioni:

  1. ordinaria: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare pubblici uffici;

  2. speciale: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo abilitati anche ad esercitare i pubblici uffici indicati nell'art. 6 della legge.

Art 4.

Nel ruolo debbono essere indicati:

  1. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;

  2. data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale;

  3. le modalita' con cui e' stata prestata la cauzione ai sensi dell'art. 23 della legge.

Nel ruolo devono essere annotati gli eventuali provvedimenti di sospensione, cancellazione, disciplinari e penali.

In base al ruolo, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo le sezioni.

Art 5.

Qualora l'attivita' di mediatore marittimo sia esercitata da societa', i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle societa' stesse.

La domanda di iscrizione delle societa' deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui la societa' stessa ha la sede legale.

Le societa' sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

Art 6.

Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. avere raggiunto la maggiore eta';

  2. non essere interdetto o inabilitato;

  3. essere cittadino italiano;

  4. essere residente nella provincia della camera di commercio o, nei casi di ruoli interprovinciali, in una delle province rientranti nella circoscrizione di competenza dell'ente camerale presso il quale e' istituito il ruolo dei mediatori marittimi;

  5. non svolgere attivita' incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dello art. 3 della legge.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Alla domanda devono essere allegati:

1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili;

2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga;

3) attestazione che e' stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento;

4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accertera' d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della legge.

Art 6.

Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

  2. non essere interdetto o inabilitato;

  3. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

  4. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

  5. non svolgere attivita' incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dello art. 3 della legge.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Alla domanda devono essere allegati:

1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili;

2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga;

3) attestazione che e' stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento;

4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accertera' d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della...

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