LEGGE 12 marzo 1968, n. 478 - Ordinamento della professione di mediatore marittimo

Coming into Force30 Ottobre 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/29/068U0478/CONSOLIDATED/20101215
Published date29 Aprile 1968
Enactment Date12 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.108 del 29-04-1968
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e' richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

Art 1.

Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e' richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.1

Art 2.

Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attivita' la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.

Art 3.

L'esercizio della professione di mediatore marittimo e' incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attivita' la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1.

TITOLO II RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI E CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Art 4.

Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, e' istituito un ruolo dei mediatori marittimi.

Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto e' indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.

Art 4.

Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, e' istituito un ruolo dei mediatori marittimi.

Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto e' indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.1

Art 5.

Il ruolo e' diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.

Art 6.

Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'articolo 1 e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

Art 7.

Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

  1. godere del pieno esercizio dei diritti civili;

  2. essere di buona condotta;

  3. risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti;

  4. avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;

  5. avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;

  6. avere effettuato il deposito cauzionale previste dall'articolo 23.

Art 7.

Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

  1. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

  2. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

  3. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

  4. avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;

  5. avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;

  6. avere effettuato il deposito cauzionale previste dall'articolo 23.

Art 8.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle

lettere a), b), c), d) ed e) di cui allo articolo precedente,

devono: 1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunita' economica europea;

2) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui allo articolo 23.

Art 9.

L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria de ruolo dei mediatori marittimi e' orale e prevalentemente pratico.

Le materie di esame sono stabilite dal regolamento Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali e' istituito il ruolo.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:

  1. da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

  2. da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

  3. da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla commissione consultiva di cui all'articolo 13;

  4. da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  5. da un rappresentante del compartimento marittimo.

Art 10.

Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio presso le quali dovra' istituirsi il ruolo.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:

  1. da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

  2. da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione e di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

  3. da due pubblici mediatori...

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