DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n. 77 - Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni

Coming into Force13 Aprile 2001
End of Effective Date15 Settembre 2003
Enactment Date11 Gennaio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/29/001G0131/CONSOLIDATED/20030915
Published date29 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.74 del 29-03-2001
Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, riguardante l'attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, riguardante le disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in tema di attivita' giornalistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del 19 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.

  2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, sono integrate dalle seguenti:

  1. "consumatore": persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o

    professionali;

  2. "posto telefonico pubblico a pagamento": posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di

    credito o di addebito e schede prepagate;

  3. "Autorita' nazionale di regolamentazione", di seguito denominata "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

    istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

  4. "organismo con significativo potere di mercato": organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi

    di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi

    dell'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente

    della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale

    dall'Autorita' alla Commissione europea.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Capo II ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/387/CEE
Art 2.

Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni e, ove applicabile, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonche' per l'uso libero ed efficace delle reti e dei servizi medesimi.

  2. Le condizioni di cui al comma 1 sono volte ad agevolare la fornitura di reti e di servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale e nei rapporti con gli altri Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di societa', imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della societa', impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.

  3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni mirano a: a) assicurare la disponibilita' di un pacchetto minimo di servizi;

  1. garantire l'accesso e, l'interconnessione alle reti ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;

  2. incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazioni armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo,

    su base facoltativa, l'utilizzo di interfacce tecniche armonizzate

    e delle relative norme e specifiche tecniche ai fini di assicurare

    un accesso ed una interconnessione aperti ed efficienti;

  3. garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni tenendo conto degli sviluppi futuri.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Art 3.

Condizioni di fornitura di una rete aperta

  1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono rispettare i principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, secondo il quadro di riferimento di cui all'allegato 1.

  2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto che per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),&D,; del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento alla rete dell'apparecchiatura terminale.

  3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente.

  4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della fornitura della rete aperta, qualora l'Autorita' ritenga di limitare l'accesso alle reti o ai servizi di telecomunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali di cui al comma 2, in particolare per quanto concerne l'interoperabilita' dei servizi e la protezione dei dati, procede secondo le modalita' determinate dalla Commissione europea in base alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Art 4.

Riferimenti normativi

  1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite come base per le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate dei servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati nella " Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

  2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di rete deve avvenire sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme e di specifiche pubblicate nella GUCE:

    1. norme e specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei conte l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato...

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