IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, riguardante l'attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, riguardante le disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in tema di attivita' giornalistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del 19 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni
Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.
Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, sono integrate dalle seguenti:
-
"consumatore": persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o
professionali;
-
"posto telefonico pubblico a pagamento": posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di
credito o di addebito e schede prepagate;
-
"Autorita' nazionale di regolamentazione", di seguito denominata "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
-
"organismo con significativo potere di mercato": organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi
di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale
dall'Autorita' alla Commissione europea.