DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione

Coming into Force06 Agosto 1993
End of Effective Date08 Agosto 2017
Enactment Date21 Aprile 1993
Published date22 Luglio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/07/22/093G0317/CONSOLIDATED/20170710
Official Gazette PublicationGU n.170 del 22-07-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica; Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti

per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; Viste la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione - Definizioni

  1. Il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o piu' requisiti essenziali, di cui all'allegato A, relativi alle opere di costruzione.

  2. Ai fini del presente regolamento e' considerato "materiale da costruzione" ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I "materiali da costruzione" sono in appresso denominati "prodotti". Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate "opere".

  3. La Commissione delle Comunita' europee e' in appresso denominata Commissione.

  4. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

  1. "specificazioni tecniche", le norme, nonche' gli atti di benestare tecnico di cui all'art. 5;

  2. "norme armonizzate", le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;

  3. "documenti interpretativi", documenti che precisano i requisiti essenziali di cui all'allegato A, e costituiscono riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il rilascio del benestare tecnico europeo, nonche' per il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli articoli 3 e 6.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 106

Art 2.

Condizioni di immissione sul mercato

  1. I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque istallati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato A, se e per quanto tali requisiti sono prescritti. I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all'impiego previsto.

  2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici e le altre amministrazioni competenti adottano ed attuano le misure occorrenti per l'osservanza del comma 1.

  3. Restano ferme le disposizioni che regolano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di cui all'art. 1.

Art 2.

Condizioni di immissione sul mercato

  1. I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque istallati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato A, se e per quanto tali requisiti sono prescritti. PERIODO SOPPRESSO DALLA D.P.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 499.

  2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici e le altre amministrazioni competenti adottano ed attuano le misure occorrenti per l'osservanza del comma 1.

  3. Restano ferme le disposizioni che regolano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di cui all'art. 1.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 106

Art 3.

Marchio CE

  1. Possono essere muniti di marchio CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

    1. conformita' alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;

    2. conformita', nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformita'. A tal fine le competenti amministrazioni tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicano alla Commissione i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali; c) conformita' al benestare tecnico europeo, di cui al successivo art. 5.

  2. Il marchio CE e' apposto, a cura e con responsabilita' del fabbricante o del suo mandatario stabilito sul territorio della Comunita' europea, sul prodotto, su di una etichetta ad esso saldamente fissata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

  3. Il marchio CE e' raffigurato dal simbolo CE, come qui di seguito riportato:

    Esso e' integrato dai seguenti dati: a) dal nome o dal marchio distintivo del fabbricante e del suo mandatario;

    1. se le specificazioni tecniche lo prevedono, da indicazioni che permettano di identificare le caratteristiche del prodotto e dalle due ultime cifre dell'anno di fabbricazione;

    2. se necessario, dal simbolo di identificazione dell'organismo riconosciuto e notificato che controlla la produzione o dal numero del certificato di conformita' o dagli estremi del benestare tecnico.

  4. Se un prodotto e' sottoposto anche a disposizioni emanate in attuazione di altre direttive comunitarie, il marchio CE indica in tali casi che il prodotto soddisfa anche i requisiti previsti da tali disposizioni.

Art 3.

(Requisiti per la marcatura CE).

((1. Si presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato A, qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione di conformita' previste agli articoli 6 e 7 e la procedura prevista all'articolo 5. Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

  1. conformita' alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;

  2. conformita', nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della presunzione di conformita'. A tal fine le competenti amministrazioni, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunicano alla Commissione europea i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali;

  3. conformita' al benestare tecnico europeo, di cui al successivo articolo 5.

    1. La marcatura CE indica che i 'dodotod soddisfano i requisiti di cui al comma 1; spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario assumere la responsabilita' di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano.

    2. La marcatura CE:

  4. e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

  5. in caso di riduzione o di ingrandimento, deve rispettare le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui alla lettera a);

  6. deve avere sostanzialmente i suoi diversi elementi della stessa dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm;

  7. e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene durante la fase di controllo della produzione;

  8. e' accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore, dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati dal numero del certificato CE di conformita' e, se del caso, da indicazioni che permettano di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche.

    1. Se i prodotti sono disciplinati anche da disposizioni emanate in attuazione di altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive; se tali direttive lasciano...

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