DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 - Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi

Coming into Force22 Ottobre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/10/07/095G0452/ORIGINAL
Published date07 Ottobre 1995
Enactment Date30 Giugno 1995
Official Gazette PublicationGU n.235 del 07-10-1995
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti e integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

Vista la legge 20 maggio 1991, n. 158;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalita', risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.

  2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela delle cose d'interesse artistico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939. - Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, recante "Approvazione della norma per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1943. - Il D.M. 16 febbraio 1982, recante "Modificazione al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982. - La legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante "Nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984. - Il D.L. 27 febbraio 1987, n. 51, recante "Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987, e' stato convertito, con modificazione, con legge 13 aprile 1987, n. 149 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1987). - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante "Norme per la sicurezza degli impianti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990. - La legge 20 maggio 1991, n. 158, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1991.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 2.

Attivita' consentite negli edifici per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

  1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere ubicate attivita' comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982 n. 98) non pertinenti l'attivita' principale unicamente se dette attivita' risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982 n. 229).

  2. L'attivita' di cui al comma 1 deve altresi' rispettare le norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.

  3. Per le aree al servizio dell'attivita' principale che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno.

  4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di deroga gia' concessi nonche' i pareri formulati caso per caso e quanto gia' consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla publicazione del presente regolamento...

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