DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1987, n. 51 - Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi

Coming into Force01 Marzo 1987
Enactment Date27 Febbraio 1987
Published date28 Febbraio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/02/28/087U0051/CONSOLIDATED/20060405
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data, rispettivamente, 16 febbraio 1982 e 8 marzo 1985, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, al fine di assicurare l'esecuzione delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono sostituiti dal seguente:

"Il termine di 180 giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1 gennaio 1988".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data, rispettivamente, 16 febbraio 1982 e 8 marzo 1985, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, al fine di assicurare l'esecuzione delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono sostituiti dal seguente:

"2. Il termine di 180 giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1 gennaio 1988".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data, rispettivamente, 16 febbraio 1982 e 8 marzo 1985, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, al fine di assicurare l'esecuzione delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono sostituiti dal seguente:

"2. Il termine di 180 giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1 gennaio 1988".

1-bis. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di prevenzione incendi. La relazione comprende anche il numero delle istanze presentate, i nulla osta e i certificati di prevenzione incendi rilasciati, nonche' il numero delle inadempienze accertate dai comandi dei vigili del fuoco.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data, rispettivamente, 16 febbraio 1982 e 8 marzo 1985, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del...

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