REGIO DECRETO 7 novembre 1942, n. 1564 - Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale

Coming into Force27 Gennaio 1943
Published date12 Gennaio 1943
Enactment Date07 Novembre 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1943/01/12/042U1564/CONSOLIDATED/19951007
Official Gazette PublicationGU n.8 del 12-01-1943
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569; Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388; Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Sono approvate e rese obbligatorie le annesse « Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale » compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente. Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione. Le modifiche o le sostituzioni degli impianti preesistenti, richieste dalle annesse norme, saranno attuate secondo un piano progressivo, approvato dai competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate, ed entro un termine stabilito in ogni singolo caso dagli organi medesimi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 7 novembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BOTTAI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1943-XXI Atti del Governo, registro 453, foglio 20. - MANCINI

Norme impianti tecnici edifici pregevoli

Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art 1. - Limiti di applicabilita' delle norme

Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti termici, elettrici e idraulici che interessino gli edifici pubblici e privati pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti d'interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Le dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

CAPO II NORME PER GLI EDIFICI E PER L'ATTREZZATURA ANTINCENDI
Art 2. - Materiali da costruzione

Gli edifici di nuova costruzione, o nuova destinazione, pregevoli ai sensi dell'art. 1, o che debbano contenere le collezioni e gli oggetti di cui allo stesso articolo, debbono essere costruiti in tutte le loro parti con materiali resistenti al fuoco.

E' ammesso l'impiego del legno per i pavimenti, purche' applicato direttamente ad aggreganti resistenti al fuoco, senza intercapedine, e per i serramenti che non abbiano funzione di separazione resistente al fuoco.

Art 2 - ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 20 MAGGIO 1992, N. 569
Art 2 - IL D.P.R. 30 GIUGNO 1995, N. 418 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art 3. - Isolamento degli edifici e strutture antincendi

Gli edifici indicati nell'art. 1 devono essere isolati, o, quando cio' non sia possibile, separati dagli edifici eventualmente contigui mediante muri pieni atti a funzionare da tagliafuoco.

I detti edifici devono inoltre essere divisi in piu' sezioni separate completamente fra loro mediante tagliafuoco, o con altri opportuni accorgimenti, in modo che l'incendio, eventualmente sviluppatosi in una parte, non possa propagarsi alle altre.

Qualora, trattandosi di edifici gia' costruiti od aventi carattere monumentale, non sia possibile attuare completamente questo sistema, non sono ammesse le deroghe previste nei seguenti articoli 9, 11, 12, 20 e 25 per quanto riguarda gli impianti termici ed elettrici. Tuttavia negli edifici esistenti in centri urbani molto densi, per i quali non si trovi il modo di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 10 e non risulti possibile o conveniente il riscaldamento elettrico a bassa tensione, puo' essere consentita l'installazione della centrale termica nell'interno degli edifici con opportuni dispositivi di protezione, purche' i depositi di combustibile siano collocati fuori degli edifici stessi.

Art 3 - ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 20 MAGGIO 1992, N. 569
Art 3 - IL D.P.R. 30 GIUGNO 1995, N. 418 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art 4. - Opere sotterranee

Entro il perimetro e nelle adiacenze degli edifici, che poggino su terreno non roccioso ed abbiano carattere monumentale o contengano opere d'arte stabilmente applicate alle murature, non possono compiersi opere che perturbino il regime delle acque sotterranee.

Non possono inoltre costruirsi condotti di fognatura per acque nere o miste o bianche correnti parallelamente agli edifici predetti ad una distanza minore di m 5.

La costruzione di tali condotti parallelamente ai muri di fondazione degli edifici, a distanza fra m 10 e m 5, e' subordinata alla condizione che sia assicurata, con opportuni provvedimenti costruttivi e con periodica ispezione e manutenzione, l'impermeabilita' dei condotti medesimi.

Le condotte in pressione trasportanti acqua di qualsiasi genere devono, ove sia possibile, essere collocate a distanza non inferiore a metri cinque dai muri di fondazione degli edifici indicati nel primo comma.

Le condotte di cui nel precedente comma, distanti meno di m 10, debbono essere racchiuse in cunicolo murario praticabile, a pareti impermeabili e atto a lasciare liberamente definire agli opportuni scarichi le eventuali acque di perdita delle tubazioni stesse.

Le diramazioni dei condotti di fognatura e di acqua in pressione, traversanti o sottopassanti muri di fondazione degli edifici predetti, debbono essere contenute in cunicolo murario a pareti impermeabili e munito di proprio scarico a distanza adeguata.

Art 5. - Distanze degli impianti per materiali infiammabili

E' vietato d'installare ad una distanza inferiore a trenta metri dagli edifici indicati nell'art. 1 industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonche' depositi o distributori delle materie medesime.

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT