IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e in particolare il comma 5, nella parte in cui prevede che le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», ai sensi del quale l'ammissione alla frequenza di uno dei corsi tra il corso superiore di polizia tributaria e il corso superiore di stato maggiore esclude la possibilita' dell'ammissione alla frequenza dell'altro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, gli articoli 19, comma 2 e 57;
Visto l'articolo 751, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze e' svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 125, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria»;
Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti, allo scopo di rendere maggiormente selettivo il concorso per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria, nonche' di adeguare l'attivita' didattica alle piu' moderne tecniche di formazione dirigenziale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 marzo 2014;
Considerato pero', in ordine alle osservazioni formulate dall'Alto Consesso, che il corso rivolto ai capitani in avanzamento non ha natura valutativa ai fini della promozione al grado di maggiore e ha subito, nel tempo, una contrazione nella durata tale da non suggerirne la valorizzazione nell'ambito del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria;
Ritenuto, inoltre, che le modalita' di valutazione del profitto dei frequentatori del corso superiore di polizia tributaria debbano ispirarsi ai moderni canoni della formazione dirigenziale, creando un clima piu' favorevole all'apprendimento e alla crescita professionale;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-5899/UCL del 23 giugno 2014; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' del corso superiore di polizia tributaria
Il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, ha la finalita' di preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati da elevata complessita' gestionale e organizzativa, in relazione alla particolarita' del contesto istituzionale, alla dimensione della struttura e al livello di responsabilita'.
Il superamento del corso superiore costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.