DECRETO 18 febbraio 2015, n. 41 - Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria

Coming into Force01 Maggio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/04/16/15G00055/ORIGINAL
Published date16 Aprile 2015
Enactment Date18 Febbraio 2015
Official Gazette PublicationGU n.88 del 16-04-2015
Titolo I Finalita' e obiettivi del corso superiore di polizia tributaria
Art 1.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e in particolare il comma 5, nella parte in cui prevede che le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», ai sensi del quale l'ammissione alla frequenza di uno dei corsi tra il corso superiore di polizia tributaria e il corso superiore di stato maggiore esclude la possibilita' dell'ammissione alla frequenza dell'altro;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, gli articoli 19, comma 2 e 57;

Visto l'articolo 751, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze e' svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 125, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria»;

Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti, allo scopo di rendere maggiormente selettivo il concorso per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria, nonche' di adeguare l'attivita' didattica alle piu' moderne tecniche di formazione dirigenziale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 marzo 2014;

Considerato pero', in ordine alle osservazioni formulate dall'Alto Consesso, che il corso rivolto ai capitani in avanzamento non ha natura valutativa ai fini della promozione al grado di maggiore e ha subito, nel tempo, una contrazione nella durata tale da non suggerirne la valorizzazione nell'ambito del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria;

Ritenuto, inoltre, che le modalita' di valutazione del profitto dei frequentatori del corso superiore di polizia tributaria debbano ispirarsi ai moderni canoni della formazione dirigenziale, creando un clima piu' favorevole all'apprendimento e alla crescita professionale;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-5899/UCL del 23 giugno 2014; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' del corso superiore di polizia tributaria

  1. Il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, ha la finalita' di preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati da elevata complessita' gestionale e organizzativa, in relazione alla particolarita' del contesto istituzionale, alla dimensione della struttura e al livello di responsabilita'.

  2. Il superamento del corso superiore costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Art 2.

Obiettivi del corso superiore di polizia tributaria

  1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1, il corso superiore di polizia tributaria si pone gli obiettivi di:

  1. sostenere ciascun frequentatore nello sviluppo delle proprie potenzialita', attraverso un percorso di studi, ricerche ed esperienze tesi ad arricchire le capacita' professionali, comportamentali e gestionali necessarie per l'assunzione degli incarichi di destinazione;

  2. affermare e consolidare i valori e la cultura della Guardia di finanza, rafforzando nei partecipanti il patto con l'istituzione ed il senso di appartenenza e fedelta';

  3. elevare la capacita' di attivazione dei processi di miglioramento ed innovazione delle strategie e delle tecniche utilizzate per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Guardia di finanza. A tale fine, nell'ambito del corso superiore di polizia tributaria sono realizzate iniziative di generazione di nuove conoscenze e l'apertura nei confronti del mondo scientifico, accademico e militare, nonche' della societa' civile, sia a livello nazionale che internazionale. A seguito di apposite convenzioni con atenei stipulate ai sensi della normativa vigente, le attivita' didattiche seguite durante la frequenza del corso superiore di polizia tributaria possono dare titolo al riconoscimento di crediti formativi al fine del conseguimento di master universitari.

Titolo II Modalita' di ammissione al corso superiore di polizia tributaria
Art 3.

Bando di concorso

  1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di un concorso per titoli ed esami, indetto annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e che, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, non siano titolati «Istituto superiore di stato maggiore interforze» ovvero frequentatori del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il bando, che viene pubblicato sul foglio d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei posti a disposizione, i singoli titoli valutabili e il relativo punteggio, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i programmi di esame, le modalita' di svolgimento delle prove di esame e le cause di esclusione dal concorso per motivi verificatisi dopo l'ammissione ovvero di revoca del giudizio di idoneita' prima dell'inizio del corso.

  2. Al corso superiore di polizia tributaria possono partecipare, previe intese con le amministrazioni interessate, ufficiali di altre Forze armate e di polizia, nonche' rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, anche internazionali, sulla base di modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Art 4.

Fasi concorsuali

  1. Il concorso di cui all'articolo 3 si articola nelle seguenti fasi:

  1. valutazione dei titoli;

  2. prove di esame.

Art 5.

Valutazione dei titoli

  1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di trenta punti, calcolati sino al centesimo, sono le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto...

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