Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, recante attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, concernente ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che, a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 2, e' attribuito alla potesta' regolamentare del Governo il compito di provvedere all'organizzazione interna dei Ministeri e delle pubbliche amministrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito della disciplina
Il Ministero del commercio con l'estero - di seguito denominato Ministero - e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art
2.
Ministro ed uffici ausiliari
Il Ministro del commercio con l'estero - di seguito denominato Ministro - e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi.
Il Ministro e' coadiuvato dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della segreteria particolare e dall'addetto stampa.
L'Ufficio legislativo provvede all'attivita' di studio, di progettazione, di razionalizzazione e di delegificazione normativa di competenza del Ministero.
La responsabilita' dell'Ufficio legislativo e' affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico, che collabora con il Ministro e con il capo di Gabinetto.
Con l'Ufficio legislativo collaborano gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'Ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al funzionamento dell'Ufficio stesso. 6. Il Ministro puo' istituire, altresi', una segreteria tecnica.
Art
2.
IL D.P.R. 3 MAGGIO 2001, N. 291 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO.
Art
4.
Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese
La Direzione concorre alla definizione della politica commerciale italiana in tema di promozione delle esportazioni e degli scambi in genere, di organizzazione internazionale delle imprese italiane, di promozione degli investimenti esteri in Italia. A tal fine:
cura e coordina i rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi e provvede alla regolamentazione di tale attivita', all'approvazione dei programmi di intervento, al rilascio delle autorizzazioni eventualmente prescritte;
cura la gestione degli strumenti di incentivazione e sostegno alle iniziative promozionali previsti dalle leggi e la formazione professionale di personale italiano ed estero finalizzata direttamente o indirettamente allo sviluppo degli scambi;
cura la predisposizione delle direttive per il funzionamento e l'attivita' dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ne segue l'attivita', esercitando il potere di ispezione e la vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto e sul perseguimento dei fini istituzionali in coerenza con le direttive predette;
cura lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero nel campo degli accordi, del credito all'esportazione, dell'assicurazione del credito all'esportazione e degli investimenti esteri in Italia, assicurando anche la partecipazione all'attivita' delle organizzazioni internazionali e ai lavori dei comitati interministeriali, nonche' l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 24 aprile 1990, n. 100;
cura lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.