REGIO DECRETO 30 maggio 1946, n. 459 - Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero

Coming into Force10 Giugno 1946
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date30 Maggio 1946
Published date10 Giugno 1946
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1946/06/10/046U0459/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.133 del 10-06-1946
Articoli
Art 1.

UMBERTO II RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che stabilisce le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero e' costituito dai seguenti uffici:

  1. Direzione generale per gli accordi commerciali e per le valute;

  2. Direzione generale per i piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali;

  3. Direzione generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;

  4. Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale.

Art 1.

UMBERTO II RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che stabilisce le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero e' costituito dai seguenti uffici:

((1) Direzione generale degli accordi commerciali;

2) Direzione generale delle valute;

3) Direzione generale per i piani degli scambi con l'estero e relativo coordinamento, per il commercio di deposito e di transito e per gli affari doganali;

4) Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

5) Ispettorato generale del personale e degli affari generali.))

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

E' istituita la Commissione, centrale per il commercio estero. La Commissione centrale ha funzioni consultive ed e' composta di 28 membri oltre il Ministro per il commercio con l'estero che ne e' il presidente.

Sono membri di diritto:

i tre direttori generali del Ministero del commercio con l'estero;

il direttore generale degli affari economici del Ministero degli esteri;

il direttore generale dell'industria del Ministero dell'industria e...

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