DECRETO 1 aprile 2004, n. 125 - Regolamento concernente la individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria

Coming into Force29 Maggio 2004
End of Effective Date30 Aprile 2015
Published date14 Maggio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/05/14/004G0157/CONSOLIDATED/20150416
Enactment Date01 Aprile 2004
Official Gazette PublicationGU n.112 del 14-05-2004
Titolo I FINALITA' ED OBIETTIVI DEL CORSO SUPERIORE DI POLIZIA TRIBUTARIA
Art 1.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, ed in particolare il comma 5;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688, concernente il «Regolamento recante norme per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3-4774 del 24 marzo 2004); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' del corso superiore di polizia tributaria

  1. Il corso superiore di polizia tributaria ha la finalita' di preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati da elevata complessita' gestionale e organizzativa, in relazione alla particolarita' del contesto istituzionale, alla dimensione della struttura ed al livello di responsabilita'.

  2. Il superamento del corso superiore costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 18 FEBBRAIO 2015, N. 41

Art 2.

Obiettivi del corso superiore di polizia tributaria

  1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1, il corso superiore di polizia tributaria si pone gli obiettivi di:

  1. sostenere ciascun frequentatore nello sviluppo delle proprie potenzialita', attraverso un percorso di studi, ricerche ed esperienze tesi ad arricchire le capacita' professionali, comportamentali e gestionali necessarie per l'assunzione degli incarichi di destinazione;

  2. affermare e consolidare i valori e la cultura della Guardia di finanza, rafforzando nei partecipanti il patto con l'istituzione ed il senso di appartenenza e fedelta';

  3. elevare la capacita' di attivazione dei processi di miglioramento ed innovazione delle strategie e delle tecniche utilizzate per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Guardia di finanza. A tale fine, nell'ambito del corso superiore di polizia tributaria sono realizzate iniziative di generazione di nuove conoscenze e l'apertura nei confronti del mondo scientifico, accademico e militare, nonche' della societa' civile, sia a livello nazionale che internazionale. Le attivita' didattiche seguite durante la frequenza del corso superiore di polizia tributaria danno titolo al riconoscimento di crediti formativi al fine del conseguimento di master universitari, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 18 FEBBRAIO 2015, N. 41

Titolo II MODALITA' DI AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI POLIZIA TRIBUTARIA
Art 3.

Bando di concorso

  1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di un concorso per titoli ed esami, indetto annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887. Il bando, che viene pubblicato sul foglio d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei posti a disposizione, i programmi di esame, avuto riguardo anche agli argomenti trattati durante la frequenza del corso di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera b), e le cause di esclusione dal concorso per motivi verificatisi dopo l'ammissione alle prove.

  2. L'indizione del concorso e' preceduta da un piano di iniziative di comunicazione e promozione del corso tra gli ufficiali, al fine di consentire loro di valutare compiutamente l'opportunita' di presentare istanza di partecipazione.

  3. Al corso superiore di polizia tributaria possono partecipare ufficiali di altre Forze Armate e di Polizia, nonche' rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, anche internazionali, sulla base di modalita' stabilite con apposita direttiva del Comando Generale della Guardia di finanza.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 18 FEBBRAIO 2015, N. 41

Art 4.

Valutazione dei titoli

  1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di trenta punti, sono:

    1. le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un massimo di 15 punti;

    2. l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno di indizione del concorso, per un massimo di 15 punti. Il punteggio e' ridotto alla meta' nel caso in cui la partecipazione al concorso non avvenga entro le tre edizioni immediatamente successive alla frequenza del corso. Nei casi di sospensione del giudizio di avanzamento o della promozione, ai sensi delle vigenti norme in materia, il termine delle tre edizioni decorre dalla data di cessazione della causa di impedimento. Il corso e' istituito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, che stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' secondo i quali viene disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed avanzamento.

  2. Nel bando di concorso previsto all'articolo 3 sono indicati i singoli titoli valutabili ed il relativo punteggio. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualita' e doti di cui al comma 1, lettera a), viene attribuita maggiore rilevanza alla documentazione caratteristica.

Art 4.

Valutazione dei titoli

((1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di 30 punti, sono:

  1. le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un massimo di 20 punti;

  2. l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno di indizione del concorso, per un massimo di 10 punti. Il corso e' istituito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, che stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' secondo i quali viene disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed avanzamento.))

  1. Nel bando di concorso previsto all'articolo 3 sono indicati i singoli titoli valutabili ed il relativo punteggio. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualita' e doti di cui al comma 1, lettera a), viene attribuita maggiore rilevanza alla documentazione caratteristica.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 18 FEBBRAIO 2015, N. 41

Art 5.

Prove di esame

  1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono nelle seguenti prove:

    1. una prova scritta in materia di diritto tributario;

    2. una prova orale in materia di diritto tributario;

    3. una prova orale in materia di tecnica professionale, che abbia riguardo anche all'analisi organizzativa dei processi di lavoro.

  2. Nel bando di concorso previsto all'articolo 3 sono indicate le modalita' ed i tempi di svolgimento delle prove. Nell'attribuire i punteggi a ciascuna delle prove di esame, la commissione giudicatrice dovra' valutare, sul conto di ciascun candidato:

    1. l'aderenza al tema trattato;

    2. il livello di conoscenza della materia;

    3. la capacita' di approccio interdisciplinare al problema;

    4. la capacita' espositiva e di sintesi;

    5. la capacita' di analisi e di soluzione del problema.

  3. Ciascuna prova d'esame e' superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto...

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