DECRETO 27 agosto 1994, n. 651 - Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini

Coming into Force11 Dicembre 1994
Enactment Date27 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/11/26/094G0687/CONSOLIDATED/19971216
Published date26 Novembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.277 del 26-11-1994
Capitolo I GENERALITA'
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria;

Visto l'art. 2, comma 6, della legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE n. 77/391, n. 78/52 e n. 79/110 e stabilisce norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi, e successive modifiche;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/58 del 22 dicembre 1986 che istituisce un'azione complementare della Comunita' per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 13 gennaio 1994;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dei 22 dicembre 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 20 aprile 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Obiettivi

  1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della brucellosi.

  2. Il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina ha l'obiettivo di eradicare in cinque anni la brucellosi dagli allevamenti bovini ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni.

Art 2.

D e f i n i z i o n i

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

    1. bovino da macello: l'animale della specie bovina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva CEE n. 64/432 recepita con legge 30 aprile l976, n. 397, e successive modificazioni;

    2. bovini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina diversi da quelli menzionati al punto a) destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

    3. allevamento bovino "ufficialmente indenne" da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo V, art. 13, del presente regolamento;

    4. allevamento bovino "indenne" da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo V, art. 16, del presente regolamento;

    5. azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente autorizzati, controllati e situati nel territorio dello Stato, nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini da riproduzione o da ingrasso;

    6. veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanita', o dalle regioni, o dalle province autonome, o dalle unita' sanitarie locali o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;

    7. eradicazione: l'eliminazione della brucellosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini di qualunque tipo tramite le opportune misure di profilassi;

    8. mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui vengono venduti o acquistati, e/o in cui sono stati raccolti, caricati od imbarcati bovini, che sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397.

  2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui puo' essere attribuita la qualifica sanitaria di "ufficialmente indenne" o "indenne" deve avere un'estensione non inferiore a 2.000 km quadrati e comprendere almeno il territorio di una provincia. Per l'Italia tale area e' identificabile col territorio di una provincia.

Art 3.

O b b l i g h i

  1. L'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini, e' obbligatoria su tutto il territorio nazionale secondo le norme previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dal presente regolamento.

  2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti e tutti i capi bovini, salvo quelli da ingrasso, devono essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento, all'azienda, al centro o all'organismo di provenienza o di passaggio dei singoli soggetti. In tutti gli allevamenti bovini anche se allo stato brado, i capi di eta' superiore a dodici mesi devono essere posti sotto controllo secondo le modalita' previste dagli allegati al presente regolamento, con l'obiettivo di pervenire alla eradicazione della brucellosi.

  3. Negli allevamenti da ingrasso dovranno essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni e, se superiori ai dodici mesi di eta' che abbiano avuto esito negativo ad una prova ufficiale eseguita nei trenta giorni precedenti allo spostamento. Per questi allevamenti le regioni predisporranno in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali (I.Z.S.) degli specifici piani di sorveglianza; attivita' pianificate di controllo dovranno essere altresi' intraprese in tale ambito quando si intendono attivare canali d'esportazione, ai fini della rispondenza ad eventuali requisiti richiesti dai Paesi di destinazione.

  4. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini devono notificare al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e la sede legale, la ragione sociale della ditta, nonche' la consistenza dell'allevamento, l'eta' e la categoria dei capi. Essi devono altresi' comunicare entro otto giorni, ogni eventuale trasferimento o variazione numerica del capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che dovesse verificarsi successivamente alla notifica.

  5. Entro il 30 giugno di ogni anno il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale provvede, previa verifica, a redigere l'elenco completo degli allevamenti.

Capitolo II IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ED ESECUZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE
Art 4.

Identificazione

  1. Il codice di identificazione dei bovini, unitamente agli altri dati previsti, sara' riportato nelle singole schede di allevamento (mod. 2/33), che saranno conservate in apposito schedario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento.

  2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti comunque validi i contrassegni gia' applicati nel corso di piani di profilassi ufficiali attuati in precedenza. Sono altresi' ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali. I capi non ancora sotto controllo dovranno essere contrassegnati in base alle norme in vigore.

Art 5.

Prove sierologiche e competenze

  1. Le prove ufficiali per la diagnosi della brucellosi bovina sono quelle descritte nell'allegato al presente regolamento.

  2. Le operazioni di prelievo di sangue di cui al presente regolamento sono effettuate dai veterinari ufficiali e, di norma, lo stesso campione e' utilizzato anche per le analisi relative al risanamento della leucosi bovina enzootica ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432. Detti prelievi vanno effettuati utilizzando materiali monouso (provette sottovuoto, senza anticoagulanti).

  3. I campioni di sangue dei bovini da sottoporre a controllo a cura della competente unita' sanitaria locale, devono pervenire, adeguatamente conservati e scortati dalla modulistica prevista (mod. 2/33), esclusivamente all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio od...

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