LEGGE 23 gennaio 1968, n. 33 - Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

Coming into Force27 Febbraio 1968
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date23 Gennaio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/02/12/068U0033/CONSOLIDATED/20091112
Published date12 Febbraio 1968
Official Gazette PublicationGU n.37 del 12-02-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In aumento alla somma prevista dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972 e la somma di lire 2.000 milioni per l'anno 1973.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, possono essere concessi contributi a termini del successivo articolo 7.

L'1 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, e' destinato alle spese per oneri di carattere generale, relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Art 1.

In aumento alla somma prevista dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972 e la somma di lire 2.000 milioni per l'anno 1973.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, possono essere concessi contributi a termini del successivo articolo 7.

L'1 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, e' destinato alle spese per oneri di carattere generale, relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.1

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133

Art 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e' sostituito dal seguente:

"Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

Tale indennita' non dovra' essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 20 per cento.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a lire 4.000 a capo.

I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e' composta:

da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita', rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'.

La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti".

Art 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e' sostituito dal seguente:

"Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

Tale indennita' non dovra' essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 100 per cento.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a lire 4.000 a capo.

I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e' composta:

da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita', rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'.

La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti".

Art 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e' sostituito dal seguente:

"Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di...

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