LEGGE 9 giugno 1964, n. 615 - Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

Coming into Force15 Agosto 1964
Published date31 Luglio 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/07/31/064U0615/CONSOLIDATED/20200407
Enactment Date09 Giugno 1964
Official Gazette PublicationGU n.187 del 31-07-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e' iscritta a partire dall'esercizio finanziario; 1963-64, fino all'importo complessivo di lire 40 miliardi, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.

Art 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e' iscritta a partire dall'esercizio finanziario; 1963-64, fino all'importo complessivo di lire 40 miliardi, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi. 2

Art 2.

Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi e' attuato mediante piani di profilassi. In questi saranno stabiliti i casi in cui sono obbligatori l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

Ai proprietari degli animali abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, e in ogni caso non superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari con una proprieta' non superiore a dieci capi di bestiame bovino sara' corrisposta una indennita' pari al 100 per 100 della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello.

L'indennita' non e' concessa per gli animali importati dall'estero quando l'infezione sia stata diagnosticata entro trenta giorni da quello dell'importazione.

L'indennita' di cui ai commi precedenti non e' corrisposta se l'animale abbattuto non e' sostituito entro sessanta giorni da altro animale bovino sano.

I criteri per la corresponsione dell'indennita' saranno stabiliti con decreti del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.

I piani di profilassi sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, previo parere di un'apposita Commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e composta:

di un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

dell'ispettore generale capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita' - rispettivamente dei ruoli amministrativi e veterinari - con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

di un rappresentante dell'Unione nazionale delle Province d'Italia, di un rappresentante dell'Associazione nazionale di un rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

di due rappresentanti dei coltivatori diretti, di due rappresentanti dei mezzadri, di un rappresentante degli agricoltori, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentazione delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da da un funzionario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore.

La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art 2.

((Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

Tale indennita' non dovra' essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 20 per cento.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a lire 4.000 a capo.

I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e' composta:

da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita', rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'.

La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti)).

Art 2.

Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

Tale indennita' non dovra' essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 100 per cento.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a lire 4.000 a capo.

I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e' composta:

da un funzionario della...

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