LEGGE 28 maggio 1981, n. 296 - Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

Coming into Force01 Luglio 1981
Published date16 Giugno 1981
Enactment Date28 Maggio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/06/16/081U0296/CONSOLIDATED/20200407
Official Gazette PublicationGU n.163 del 16-06-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La presente legge, in attesa dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla zooprofilassi di cui all'articolo 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da' attuazione alle direttive del Consiglio della CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, concernenti piani triennali per la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine predisposti dalle regioni e per la Sicilia dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nonche' dalle province autonome di Trento e Bolzano ammessi al finanziamento comunitario ai sensi della decisione della CEE del 21 dicembre 1979.

Art 2.

I piani triennali di cui all'articolo precedente devono tendere ad accelerare e intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dei bovini e devono essere realizzati ai sensi delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1 marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124, nonche' delle norme della presente legge e delle direttive comunitarie in materia, in modo da far considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche.

A tali fini le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della sanita' le notizie che saranno loro richieste concernenti l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 e al precedente comma.

Art 3.

Il Ministero della sanita' presenta ai competenti organi della CEE le domande di rimborso riferite alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani di cui all'articolo 2 durante l'anno civile, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' i veterinari provinciali della Sicilia devono trasmettere al Ministero della sanita' la documentazione relativa a dette macellazioni almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma.

Le somme relative ai rimborsi di cui al primo comma, effettuati dalla Comunita' economica europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art 4.

Il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti da parte della commissione della Comunita' economica europea e per garantire in particolare che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.

Art 5.

In applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono apportate ai decreti, con i quali sono fissate le norme tecniche per la realizzazione dei piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovine, le modifiche necessarie per adeguare le norme stesse a quelle stabilite dalla direttiva n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e da successive direttive comunitarie in materia di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.

Art 6.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato:

"Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo.

Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo".

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato:

"Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo".

A decorrere dal 1981 il Ministero della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.

In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e' reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonche' nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

E' resa altresi' obbligatoria la vaccinazione di tutti gli ovini e caprini di eta' tra i 3 e i 7 mesi destinati alla rimonta.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1972, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 50 per cento".

Art 6.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato:

"Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo.

Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo".

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato:

"Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo".

A decorrere dal 1981 il Ministero della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.

In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e' reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonche' nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

E' resa altresi' obbligatoria la vaccinazione di tutti gli ovini e caprini di eta' tra i 3 e i 7 mesi destinati alla rimonta.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1972, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 50 per cento". 1

Art 6.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato:

"Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo.

Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo".

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato:

"Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo".

A decorrere dal 1981 il Ministero della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.

In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e' reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma...

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