DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995, n. 376 - Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Coming into Force11 Settembre 1995
Enactment Date14 Luglio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/09/11/095G0410/ORIGINAL
Published date11 Settembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.212 del 11-09-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Ritenuta la necessita' di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Ispettorati micologici Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352

  1. Il Ministero della sanita' stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalita'.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Vendita di funghi freschi spontanei Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352

  1. La vendita dei funghi freschi spontanei e' soggetta ad autorizzazione comunale.

  2. L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

  3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

  4. Per l'esercizio dell'attivita' di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, e' richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

Art 3.

Certificazione sanitaria Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352

  1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalita' previste dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art 4.

Commercializzazione delle specie di funghi Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352

  1. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanita' che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  3. E' consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purche' riconosciute commestibili dalla competente autorita' del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

Art 5.

Denominazione "funghi secchi" Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352

  1. Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidita' non superiore a 12% + 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

    1. Boletus edulis...

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